Cassazione Civile, Ordinanza n. 19773/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 per i crediti contributivi dovuti da un appaltatore di servizi, con specifico riferimento alle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi. Nei gradi di merito era stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti fattuali dell’appalto e quindi della responsabilità solidale della committente per trattamenti retributivi, contributi e premi assicurativi, ma era stata esclusa l’estensione alle sanzioni civili, ritenute dovute solo dal responsabile dell’inadempimento. L’INPS ha proposto ricorso principale deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. 276/2003, come modificato nel tempo, dell’art. 21 d.l. 5/2012 conv. in l. 35/2012 e dell’art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che l’esclusione delle sanzioni civili non potesse operare anche per i periodi anteriori all’entrata in vigore della l. 35/2012. La società ha proposto ricorso incidentale, poi rinunciato, deducendo a sua volta violazioni dell’art. 29 e dell’art. 2697 c.c., ma tale ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia rituale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’INPS, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per rinuncia ritualmente notificata e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. La decisione di merito, che aveva escluso il pagamento delle sanzioni civili anche per il periodo antecedente alle modifiche normative, è stata ritenuta non conforme all’orientamento consolidato secondo cui l’art. 21 d.l. 5/2012 non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva. La Corte ha ribadito che le sanzioni civili hanno natura accessoria rispetto all’omesso contributo e che, per i periodi anteriori alla modifica legislativa, il regime previgente continua a operare secondo la disciplina allora vigente. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la fattispecie conformandosi a tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 276/2003
La responsabilità solidale del committente negli appalti copre i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi; la questione del caso riguardava se essa si estendesse anche alle sanzioni civili per omesso versamento dei contributi, tema risolto in senso affermativo per il periodo regolato dalla disciplina anteriore alla modifica del 2012 secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
art. 21 d.l. 5/2012 convertito in l. 35/2012
La norma ha disciplinato ex novo la responsabilità solidale negli appalti nella parte in cui esclude l’obbligo solidale del committente per le sanzioni civili; non ha natura interpretativa e non produce effetti retroattivi.
art. 11 disp. prel. c.c.
È richiamato per escludere che la nuova disciplina del 2012 possa retroagire al passato in assenza di espresso effetto interpretativo o retroattivo.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso incidentale, rituale e notificata alla controparte, produce gli effetti processuali previsti dalla norma.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso principale, formulato per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2697 c.c.
È evocato nel ricorso incidentale, ma la Corte non si pronuncia nel merito sul motivo perché il ricorso incidentale viene dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama i precedenti e le loro rationes integralmente anche ai sensi della norma sulla motivazione sintetica per adesione a precedenti consolidati.
Massime di principio
- La disciplina introdotta o modificata in materia di responsabilità solidale negli appalti non si presume retroattiva: per attribuirle efficacia interpretativa occorre un chiaro indice normativo, altrimenti essa opera solo per il futuro.
- Le sanzioni civili per omissione o ritardo nel versamento contributivo hanno natura accessoria e automatica rispetto all’inadempimento, con funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di liquidazione legale del danno.
- Nelle controversie sulla solidarietà del committente per crediti contributivi, la qualificazione temporale del rapporto e del relativo inadempimento è decisiva per stabilire quale disciplina si applichi.
- La rinuncia rituale al ricorso incidentale determina la sua inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma non impedisce la decisione sul ricorso principale.
- Un diverso trattamento di situazioni analoghe può essere giustificato dal semplice fluire del tempo quando le fattispecie si siano perfezionate in momenti diversi, senza violare di per sé i principi costituzionali di uguaglianza.
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