Cassazione Penale, Ordinanza n. 19786/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e la mancanza di specificità di entrambi i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di correlazione tra imputazione e condanna; con il secondo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare l'omessa esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era generico e non si confrontava con gli apprezzamenti di merito e con l'apparato argomentativo della Corte territoriale; il secondo era parimenti privo di specificità perché non si confrontava con le argomentazioni del giudice di merito sulla recidiva e sulla pena.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
norma incriminatrice del reato di evasione, oggetto della sentenza di condanna impugnata.
art. 616 c.p.p.
impone, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche o non calibrate sugli argomenti del giudice di merito determina inammissibilità.
- La doglianza di difetto di correlazione tra imputazione e sentenza non è ammissibile se formulata in modo astratto e non accompagnata da un effettivo confronto con la ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal giudice di merito.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio, inclusa la dedotta illegittimità della recidiva, devono misurarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata; se non lo fanno, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue quale conseguenza processuale.
- La decisione di inammissibilità lascia ferma la condanna di merito pronunciata nei gradi precedenti.
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