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Sentenza

Sentenza del 20/10/2020 n. 22709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento e la cartella esattoriale relative all'imposta comunale sulla pubblicità, deducendo inesistenza della notificazione per violazione delle norme internazionali (Trattato Lateranense e Convenzione Italia-Santa Sede 6.9.1932) in quanto l'ente destinatario è proprietario di immobili della Santa Sede e avrebbe goduto di immunità che richiedevano notifica diplomatica; contestava inoltre l'illegittimità delle somme per compensi di riscossione e interessi, l'omessa allegazione degli atti prodromici, decadenza e prescrizione, e l'inesigibilità del ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Convenzione Italia-Santa Sede del 6.9.1932 disciplina le notificazioni solo in materia civile e commerciale e non si applica agli atti tributari; la procedura speciale per notifiche tributarie (verbale d'intesa 2006 e successiva Convenzione fiscale ratificata con L. n.137/2016) non era ancora efficiente alla data della notifica contestata, per cui la notifica effettuata secondo le norme ordinarie del codice di procedura civile era legittima. Ha inoltre escluso l'obbligo di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, trattandosi di interpretazione di convenzioni internazionali e norme interne, non di diritto dell'UE. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile (art. 140 e art. 142 c.p.c.)

    La Corte ha ritenuto applicabili le norme ordinarie del codice di procedura civile per la notificazione degli atti sul territorio italiano nella epoca dei fatti, poiché non era in vigore una disciplina speciale vincolante per gli atti tributari.

  • Convenzione tra Italia e Santa Sede 6 settembre 1932 (resa esecutiva con L. 13 aprile 1933 n. 379)

    «In materia civile e commerciale la notificazione degli atti ...» (art.1)

    La Convenzione disciplina le notificazioni in materia civile e commerciale e prevede procedure che possono richiedere vie diplomatiche; tuttavia non si estende agli atti tributari, per cui non impedisce l'uso della procedura ordinaria per le cartelle esattoriali.

  • Trattato Lateranense 11 febbraio 1929 (artt. 13-16)

    Art.13 e Art.15 (riguardanti la proprietà e le immunità degli immobili della Santa Sede)

    Il Trattato riconosce la proprietà e alcune immunità agli immobili della Santa Sede ubicati in Italia, ma tali immunità non automaticamente impongono che tutte le notifiche, in particolare tributarie, debbano seguire vie diplomatiche; occorre riferirsi a convenzioni specifiche per materie diverse.

  • Verbale d'intesa 20 aprile 2006 tra Santa Sede e Ministero Affari Esteri (sulla notifica di atti tributari)

    Si prevedeva la notifica per via diplomatica di atti tributari verso taluni enti della Santa Sede; tuttavia è un verbale d'intesa privo di efficacia cogente fino a che non venga tradotto in una convenzione o legge vincolante.

  • L. 7 luglio 2016, n. 137 (Ratifica della Convenzione fiscale tra Italia e Santa Sede 1 aprile 2015)

    Art.7 "Notifica degli atti tributari"

    La Convenzione fiscale del 2015, ratificata nel 2016, ha confermato il processo verbale del 2006 e introdotto disposizioni vincolanti sulla notifica degli atti tributari tra Italia e Santa Sede; essa è però successiva alla notifica oggetto del contenzioso e quindi non applicabile retroattivamente ai fatti in causa.

  • Art. 360 c.p.c. n.4 (motivo di ricorso per cassazione)

    Il ricorso in cassazione era fondato su presunta violazione di legge nella valutazione della regolarità della notifica; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • Art. 267 TFUE (richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE)

    La Corte ha escluso la necessità/ammissibilità della rimessione pregiudiziale alla CGUE poiché la questione riguardava l'interpretazione e applicazione di convenzioni internazionali e norme interne, non il diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Le immunità connesse a immobili della Santa Sede (Trattato Lateranense) non implicano automaticamente che tutte le notifiche debbano seguire canali diplomatici; va verificata la materia dell'atto (civile/commerciale vs tributaria) e la presenza di una convenzione specifica.
  • La Convenzione Italia–Santa Sede del 1932 regola notifiche in materia civile e commerciale; per atti tributari è necessaria una disciplina specifica (come la Convenzione fiscale 2015/ratificata 2016).
  • I verbali d'intesa o scambi di note non vincolano fino alla loro trasposizione in accordi o leggi; pertanto, a fatti anteriori alla ratifica, si applicano le norme interne ordinarie salvo diversa e già vigente disciplina internazionale.
  • In contestazioni sulla correttezza della notifica in contesti internazionali occorre valutare: natura dell'atto, status giuridico dell'ente, data della notifica rispetto all'entrata in vigore di eventuali convenzioni, e prova dell'effettiva modalità di notifica.
  • Le questioni relative all'interpretazione di convenzioni internazionali rientrano nella giurisdizione degli ordinari giudici nazionali; la rimessione alla Corte di Giustizia UE non è opportuna quando la questione concerne esclusivamente convenzioni internazionali e norme nazionali.

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