Sentenza del 24/04/2018 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Rimborso IVA. Richiesta nella dichiarazione dei redditi. Termine di prescrizione decennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il termine applicabile alla richiesta di rimborso IVA. Il contribuente sosteneva che il diritto al rimborso fosse stato validamente esercitato mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del campo relativo alla richiesta di rimborso e che la successiva presentazione del modello VR servisse soltanto ad avviare la procedura esecutiva. L'Amministrazione finanziaria riteneva invece applicabile il termine biennale previsto per le domande di rimborso.
La decisione
La CTR Sicilia ha accolto l'interpretazione del contribuente, ritenendo che la richiesta di rimborso o restituzione del credito IVA si perfezioni con l'indicazione della volontà di ottenere il rimborso nella dichiarazione annuale. Il modello VR costituisce un adempimento successivo, necessario per rendere esigibile il credito e avviare materialmente la procedura di rimborso, ma non determina l'esistenza del diritto. Pertanto, la successiva richiesta di esecuzione del rimborso è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione e non al termine biennale.
Norme richiamate
Disciplina del rimborso IVA e modello dichiarativo annuale
La compilazione nella dichiarazione annuale del campo relativo alla richiesta di rimborso costituisce esercizio del diritto al rimborso del credito IVA.
Modello VR
La presentazione del modello VR rappresenta un adempimento successivo, funzionale all'esigibilità del credito e all'avvio della procedura di esecuzione del rimborso, non il momento costitutivo del diritto.
Termine ordinario di prescrizione decennale
Una volta esercitato il diritto al rimborso nella dichiarazione annuale, la successiva richiesta di esecuzione può essere effettuata entro il termine decennale di prescrizione.
Massime di principio
- Per i rimborsi IVA occorre distinguere tra l'esercizio del diritto, effettuato nella dichiarazione annuale, e la successiva attivazione della procedura materiale di pagamento.
- Se la dichiarazione annuale contiene una richiesta espressa di rimborso, il diritto non deve essere considerato tardivo soltanto perché il modello o la richiesta esecutiva sono stati presentati successivamente.
- Il termine biennale non si applica alla successiva richiesta di esecuzione di un rimborso già richiesto in dichiarazione; in tale situazione opera il termine ordinario decennale di prescrizione.
- È essenziale conservare la dichiarazione annuale e la documentazione che dimostri l'indicazione del credito come rimborsabile, distinguendola dagli adempimenti necessari per ottenere concretamente il pagamento.
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