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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27901/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la condanna per porto di una mannaia (art. 699, comma secondo, c.p.). L'impugnante deduceva: 1) ragionevole dubbio su chi materialmente stesse trasportando la mannaia, prospettando che potesse essere la compagna che stava effettuando un trasloco; 2) criticava la valutazione della testimonianza della compagna circa il possesso della mannaia; 3) contestava che non fosse dimostrata la immediata disponibilità e l'immediato utilizzo dell'arma richiesti per integrare il reato di porto abusivo (art. 699, comma secondo). In memoria successiva si è insistito per l'accoglimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la mannaia non rientri nella nozione di "arma" intesa come strumento dalla "destinazione naturale all'offesa" (art. 585 n.1 c.p.), ma possa essere considerata un "strumento atto ad offendere" ai sensi del n.2 dell'art. 585. Per tali strumenti il porto è vietato solo se privo di giustificato motivo. Alla luce delle circostanze (trasloco in corso, trasporto di masserizie/coltelli già ritenuto giustificato in primo grado) il porto della mannaia risulta giustificato. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio con formula "perché il fatto non sussiste" e l'imputato è assolto.

Norme richiamate

  • art. 699 cod. pen.

    Articolo invocato quale norma relativa al porto di armi; la Corte ha verificato la riconducibilità dell'oggetto contestato alla nozione di "arma" e ha escluso che la mannaia fosse tale nella accezione di arma dalla "destinazione naturale all'offesa"

  • art. 704 cod. pen.

    "agli effetti delle disposizioni precedenti (tra cui l'art. 699 cod. pen.), per armi si intendono: 1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e in gas asfissianti o accecanti"

    La norma è stata utilizzata per delimitare la categoria delle "armi" e per escludere dalla stessa gli strumenti come la mannaia, non rientrando nelle categorie espressamente indicate; la Corte riferisce la mannaia al concetto di "strumento atto ad offendere" piuttosto che ad "arma" nel senso dell'art. 704

  • art. 585 cod. pen.

    La distinzione tra n.1 (armi da offesa per loro destinazione naturale) e n.2 (strumenti atti ad offendere) è centrale: la mannaia è stata ritenuta non avente destinazione naturale offensiva (n.1) ma al più uno strumento atto ad offendere (n.2), la cui portabilità è sanzionata solo se priva di giustificato motivo

  • art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 (giurisprudenza citata)

    "il porto ingiustificato del \"machete\" integra il reato di cui all'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., in quanto il \"machete\" non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa alla persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi"

    Giurisprudenza richiamata per distinguere machete/mannaia dagli strumenti qualificabili come armi per destinazione naturale; utile per argomentare che tali oggetti possono essere disciplinati dalla normativa diversa e valutati anche alla luce di giustificati motivi per il loro porto

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per i motivi di ricorso (vizi motivazionali e valutazione delle prove); la Cassazione ha esaminato i rilievi e ha accolto il ricorso sul merito, ritenendo insussistente il fatto

  • art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla censura sul ragionevole dubbio: norma sul principio del ragionevole dubbio nel giudizio di merito; la Corte ha ritenuto sussistente dubbio/giustificazione sufficiente per escludere la responsabilità

Massime di principio

  • Per valutare se il porto di un oggetto integri il reato di arma bisogna prima verificare la sua collocazione nella nozione normativa: "arma" per destinazione naturale (art. 585 n.1) oppure "strumento atto ad offendere" (art. 585 n.2).
  • Se l'oggetto è qualificabile come "strumento atto ad offendere", il porto non è vietato in assoluto: è necessario accertare l'assenza di "giustificato motivo"; fattispecie come il trasloco possono costituire giustificato motivo di porto.
  • La prova dell'immediata disponibilità e della idoneità all'immediato uso dell'oggetto contestato è rilevante nei casi di porto d'arma: la mancanza di tale prova può determinare l'esclusione del reato.
  • La valutazione delle testimonianze e delle circostanze di fatto (es. chi materialmente trasportava l'oggetto, il contesto del trasporto) può determinare un ragionevole dubbio; in presenza di dubbio rilevante la condanna non può essere mantenuta.
  • Quando la Corte di legittimità ritiene che il fatto non sussista, può annullare senza rinvio; in casi analoghi conviene mirare a dimostrare sia la natura non offensiva dell'oggetto sia l'esistenza di un giustificato motivo (es. trasloco, uso culinario/professionale).

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