Ordinanza n. 385/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione, sgombero e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere abusive realizzate su suolo del demanio marittimo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione n. 35/2026, chiedendone cautelativamente la sospensione. Dal testo emergono, in particolare, contestazioni riferibili alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, all’affidamento maturato per l’inerzia dell’amministrazione, alla tutela del diritto all’abitazione e alla natura non demaniale delle particelle interessate. Quanto a quest’ultima questione, i ricorrenti hanno prodotto una visura catastale concernente però particelle diverse da quelle oggetto dell’ordinanza, individuate nei numeri 112 e 105 del foglio 35.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente, allo stato e salva la più approfondita valutazione nella fase di merito, un sufficiente fumus boni iuris. Ha affermato che, in presenza di un abuso edilizio, l’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre ritenuto non meritevole di tutela l’affidamento fondato sull’inerzia comunale rispetto all’adozione di ulteriori atti a tutela del patrimonio demaniale, poiché si tratterebbe di affidamento non legittimo. Il diritto all’abitazione non è stato ritenuto idoneo a sanare violazioni di legge, potendo costituire limite agli atti di sgombero o demolizione soltanto in ipotesi relative a politiche abitative riguardanti ampie zone. Infine, i ricorrenti non hanno fornito neppure un principio di prova della natura non demaniale delle particelle interessate, avendo prodotto documentazione catastale relativa a particelle diverse. L’insussistenza del fumus ha assorbito l’esame del periculum in mora. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris, con assorbimento del periculum in mora.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Rilevante quale disciplina dell’ordinanza di demolizione di opere abusive, per la quale il giudice richiama il principio dell’assenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Massime di principio
- In presenza di un abuso edilizio, l’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- L’occupazione senza titolo di area demaniale non può essere sanata dall’affidamento riposto nell’inerzia dell’amministrazione nell’adozione degli ulteriori atti di tutela del patrimonio pubblico, poiché tale affidamento non è legittimo.
- Il diritto all’abitazione può limitare provvedimenti di sgombero o demolizione soltanto quando questi siano riconducibili a politiche abitative riferite ad ampie zone; non può comunque sanare una violazione di legge.
- Ai fini della tutela cautelare, la parte che contesta la natura demaniale dell’area deve offrire almeno un principio di prova coerente con le particelle oggetto del provvedimento; la documentazione catastale riferita a particelle diverse non è sufficiente.
- L’accertata insussistenza del fumus boni iuris consente di assorbire l’esame del periculum in mora e di respingere la domanda cautelare.
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