Sentenza n. 421/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente, accertamento dell’obbligo di adempiere e condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in ordine all'istanza di nulla osta al lavoro subordinato (Decreto Flussi 2025) nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria nell’interesse della sig.ra CHAAIBI Chaymae - Protocollo Pratica: RM0110354288A-DOM-BIS17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato sulla domanda presentata il 7 febbraio 2025 per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato, nell'ambito del Decreto Flussi 2025, in favore di una lavoratrice straniera. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere mediante un provvedimento espresso entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel marzo 2025 la Prefettura aveva comunicato un preavviso di rigetto; il ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni nell'aprile 2025. Successivamente, in data 14 novembre 2025, l'amministrazione ha annullato il preavviso di rigetto e ripristinato l'istanza, senza tuttavia concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La doglianza concerne quindi la persistente violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento entro il termine applicabile, anche considerando i periodi di sospensione connessi al preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio dell'amministrazione. L'annullamento del preavviso di rigetto e il ripristino dell'istanza non hanno fatto venir meno l'obbligo della Prefettura di adottare il provvedimento conclusivo, poiché il procedimento non risultava definito entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, computando anche le sospensioni dovute alla richiesta di osservazioni sul preavviso di rigetto. La Prefettura di Roma è stata ordinata di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, anche tramite funzionario formalmente delegato, con intervento nei successivi trenta giorni secondo quanto precisato in motivazione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione; il TAR ha esercitato tale potere nominando il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.
termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di nulla osta al lavoro subordinato
Il termine, richiamato sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve essere rispettato dall'amministrazione anche considerando i periodi di sospensione connessi al preavviso di rigetto e alle osservazioni dell'interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto determina la sospensione del procedimento in attesa delle osservazioni dell'interessato; il periodo di sospensione è stato considerato nel computo del termine per la conclusione del procedimento.
Massime di principio
- L'annullamento di un preavviso di rigetto e il ripristino dell'istanza non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina applicabile.
- Nell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine fissato in sentenza e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- Nel computo del termine per la conclusione del procedimento devono essere considerate le sospensioni intervenute in ragione del preavviso di rigetto e della presentazione delle osservazioni dell'interessato; decorso il termine complessivo, l'inerzia dell'amministrazione è illegittima.
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