Sentenza del 23/10/2015 n. 1594 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IMPOSTE E TASSE IN GENERE - IPOTECA - ISRIZIONE DI IPOTECA - INTIMAZIONE AD ADEMPIERE EX ART. 50, CO 2, D.P.R. 602/1973 - NECESSITA' - ESCLUSIONE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, prima di procedere, fosse necessaria la notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del medesimo decreto. La questione riguardava quindi se l'iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta da tale intimazione quando fosse trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato stabilito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma appartiene a una procedura alternativa e distinta dall'esecuzione forzata in senso stretto. Di conseguenza, l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, richiesta quando l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, non è necessaria per procedere all'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'iscrizione ipotecaria è qualificata come misura distinta e alternativa rispetto all'espropriazione forzata vera e propria; pertanto può essere eseguita senza la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2.
Art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'intimazione è necessaria quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma tale requisito non si applica all'iscrizione ipotecaria, che non è un atto esecutivo in senso stretto.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria a garanzia di un debito tributario deve essere distinta dagli atti dell'espropriazione forzata: non rappresenta l'avvio diretto della procedura esecutiva.
- La scadenza del termine di un anno dalla notifica della cartella non rende automaticamente necessaria l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, quando l'atto compiuto sia una semplice iscrizione ipotecaria.
- L'intimazione ad adempiere è richiesta per iniziare o proseguire l'espropriazione forzata oltre il termine previsto, non per l'adozione di misure cautelari o conservative autonome come l'ipoteca.
- In situazioni analoghe occorre verificare la natura concreta dell'atto contestato: se si tratta di iscrizione ipotecaria, la disciplina applicabile è diversa da quella prevista per il pignoramento e gli altri atti dell'esecuzione forzata.
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