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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13995/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Udine che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione (ex art. 671 c.p.p.) tra reati giudicati con tre gruppi di sentenze irrevocabili a suo carico: primo e secondo gruppo per reati di furto (art. 624‑bis c.p.) e terzo gruppo per reati relativi a arma e normativa speciale (art. 707 c.p. e art. 4 legge n.110/1975). La difesa ha denunciato nullità per presunta inosservanza degli artt. 81 c.p. e 186 disp. att. c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata acquisizione di tutte le sentenze richieste; ha inoltre censurato l'argomentazione del giudice che avrebbe escluso la continuazione in ragione dei precedenti penali della condannata, sostenendo che ciò determinerebbe una regola che escluderebbe automaticamente la continuazione per soggetti recidivi. Ha infine dedotto che, quanto meno per i due reati del secondo gruppo commessi nello stesso giorno e nel medesimo territorio e con identico titolo di reato (furto ex art. 624‑bis), sussisterebbero gli indici per riconoscere la continuazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la gestione documentale: alcune sentenze erano state prodotte dalla ricorrente e le altre acquisite d'ufficio dalla Cancelleria, conformemente all'art. 186 disp. att. c.p.p. Sul merito ha confermato che, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio‑temporale, modalità esecutive, sistematicità, programmazione del primo reato rispetto ai successivi). La Corte ha richiamato l'onere della parte che invoca la continuazione di allegare elementi specifici e concreti e ha condiviso la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui le condotte in esame rappresentavano piuttosto una stabile dedizione al crimine (abitualità) e non la realizzazione di un unico progetto criminoso. Anche il fatto che due furti siano stati commessi lo stesso giorno non è risultato sufficiente, in mancanza di ulteriori indici di programmazione. Conseguentemente il rigetto dell'istanza è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma base per la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione in sede di esecuzione; la Corte ne conferma l'applicabilità solo se sussistono concreti indici che dimostrino un medesimo disegno criminoso.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione che consente, anche in sede di esecuzione, l'acquisizione di documenti necessari per valutare la continuazione; la Corte afferma che l'onere probatorio può essere soddisfatto dalla semplice indicazione delle sentenze, cui il giudice deve supplire acquisendo gli atti se necessario.

  • art. 624‑bis cod. pen.

    Titolo di reato (furto) centrale alle richieste di unificazione; l'identità del titolo da sola non è sufficiente per dimostrare il vincolo della continuazione senza ulteriori indici di programmazione unitaria.

  • art. 707 cod. pen.

    Norma riferita ai reati del terzo gruppo (illecita detenzione di armi o connessi); la Corte valuta la relazione fra tali reati e gli altri ai fini dell'omogeneità e del progetto criminoso, senza riconoscere la continuazione.

  • legge n. 110 del 1975, art. 4

    Richiamata in riferimento a reati connessi alle armi; considerata insieme ad art. 707 c.p. nel giudizio sull'omogeneità e sull'esistenza di un disegno criminoso unitario.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare l'accesso del giudice di legittimità al fascicolo per verificare la correttezza della motivazione del giudice dell'esecuzione quando la censura riguarda la manipolazione degli atti.

Massime di principio

  • In sede esecutiva l'onere probatorio per ottenere il riconoscimento della continuazione può essere soddisfatto anche con la semplice indicazione delle sentenze, ma il giudice deve acquisire i documenti necessari ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.p.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede più indici concreti e specifici oltre alla mera coincidenza temporale o all'identità del titolo di reato: contiguità spazio‑temporale, omogeneità del bene giuridico, analogie nelle modalità esecutive, sistematicità e programmazione preventiva.
  • La presenza di precedenti o di una condotta reiterata nel tempo può essere interpretata come segno di abitualità criminale e non come prova di un unico progetto criminoso unitario; quindi i precedenti non determinano automaticamente il riconoscimento della continuazione.
  • Due reati commessi lo stesso giorno non implicano automaticamente la continuazione: è necessario dimostrare, con elementi fattuali, che i reati siano stati concepiti come parti di un medesimo piano criminoso.
  • Per massimizzare le probabilità di successo in analoghe istanze, la difesa dovrebbe produrre copia delle sentenze rilevanti e allegare elementi fattuali e probatori che dimostrino la pianificazione unitaria (es. medesime modalità, strumenti, obiettivi, scambio di ruoli, comunicazioni o attività preparatorie).

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