Cassazione Civile, Ordinanza n. 23669/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori di adeguamento normativo di una scuola media. La società appaltatrice ha agito chiedendo il pagamento di somme correlate a numerose riserve iscritte in contabilità e il risarcimento dei danni, deducendo che l’esecuzione dell’opera era stata inizialmente sospesa e poi resa anomala da interferenze con la contemporanea attività scolastica e da gravi carenze progettuali. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo una somma a titolo di riserve e un importo per danno curriculare. In appello il comune aveva ottenuto un accoglimento parziale: la corte territoriale aveva dichiarato tardive le riserve nn. 4, 5 e 6 perché relative alla sospensione dei lavori e non tempestivamente iscritte nei verbali di sospensione/ripresa; aveva escluso il maggior corrispettivo per le voci 14c e 14e della riserva n. 14, ritenendo non provata la modifica dell’oggetto contrattuale imputabile alla stazione appaltante; aveva negato il danno curriculare per difetto di prova del nesso causale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 133 e 165 d.P.R. n. 554/1999, sostenendo che le riserve non derivavano dalla sospensione ma dall’andamento anomalo successivo alla ripresa e che quindi andavano iscritte nel registro di contabilità; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la corte d’appello avesse addossato impropriamente all’appaltatrice la prova dei presupposti del maggior compenso per lavorazioni richieste dalla direzione lavori; 3) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., contestando il mancato riconoscimento del danno curriculare e sostenendo che tale danno consiste nella perdita di chance di partecipare a gare pubbliche, non nella sola perdita di fatturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura mirava in realtà a contestare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito circa la riferibilità delle riserve alla sospensione dei lavori, ricostruzione insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale. Quanto al secondo, ha affermato che non si denunciava davvero una violazione dell’art. 2697 c.c., ma si pretendeva una diversa valutazione delle prove sull’esistenza dei presupposti per i costi extra in un appalto a corpo, questione riservata al giudice di merito. Quanto al terzo, la Corte ha ribadito che il danno curriculare deve essere provato in modo concreto e rigoroso dall’appaltatore, dimostrando la concreta preclusione di ulteriori commesse pubbliche e la conseguente diminuzione della capacità competitiva; anche su questo punto il motivo chiedeva soltanto una rivalutazione del materiale istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 133, comma 8, d.P.R. n. 554/1999
La riserva deve essere iscritta nei verbali di sospensione o ripresa quando il pregiudizio derivi direttamente dalla sospensione dei lavori; la norma non può essere invocata per censurare una diversa ricostruzione fattuale della causa del pregiudizio.
art. 165 d.P.R. n. 554/1999
Costituisce la regola generale di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, applicabile quando il danno lamentato non dipenda direttamente dalla sospensione dei lavori.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione, da parte del giudice di merito, dell’adeguatezza delle prove offerte dalla parte onerata.
art. 2043 c.c.
Richiamato in relazione alla domanda di danno curriculare, che deve comunque essere provato nella sua concreta sussistenza e nel nesso causale con il fatto lesivo.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il canone di specificità, con indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati; richiami generici determinano inammissibilità.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso e per l’esame delle memorie.
art. 1335 c.c.
Richiamato in tema di presunzione di conoscenza degli atti trasmessi, anche in relazione alle notifiche via PEC e alla prova del contenuto del messaggio.
art. 370 c.p.c.
Richiamato dall’eccezione di tardività del controricorso, poi respinta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Serve a determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto: la qualificazione della riserva, la riconducibilità del pregiudizio alla sospensione dei lavori e l’individuazione del primo atto utile per la sua iscrizione sono accertamenti di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia posto l’onere probatorio a carico della parte sbagliata; non quando si contesti l’apprezzamento delle prove o la conclusione che la parte onerata non abbia fornito prova sufficiente.
- Negli appalti a corpo, il riconoscimento di compensi aggiuntivi per lavorazioni extra richiede la prova della modifica dell’oggetto contrattuale e dell’imputabilità delle opere extra alla stazione appaltante, non essendo sufficiente allegare l’esecuzione di lavorazioni ulteriori.
- Il danno curriculare dell’impresa appaltatrice deve essere allegato e provato in modo concreto e rigoroso, dimostrando la perdita di chance di partecipare ad ulteriori commesse pubbliche e la conseguente riduzione della capacità competitiva e reddituale; non basta invocare genericamente il mancato rilascio di un certificato o la diminuzione del fatturato.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: i documenti e gli atti richiamati vanno riprodotti nei passaggi rilevanti e localizzati con precisione, altrimenti la censura è inammissibile.
- In tema di notificazioni via PEC, una volta acquisita la prova della ricezione del messaggio, opera una presunzione di conoscenza del suo contenuto, che può essere superata solo con contestazioni concrete e prova specifica del diverso contenuto o dell’assenza di allegati.
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