Sentenza del 11/12/2015 n. 11290 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Processo Tributario - Appello - Mera tempestiva produzione in primo grado di documenti attestanti il pagamento di un credito - Eccezione di compensazione specificamente sollevata, sebbene con riferimento a quei documenti, solo in sede di gravame - Inammissibilità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’eccezione di compensazione è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. La tempestiva produzione dei documenti in primo grado non è stata considerata sufficiente a sostituire l’onere di formulare espressamente l’eccezione e di indicare lo scopo della produzione documentale. Ne consegue che i documenti non possono essere utilizzati nei gradi successivi per introdurre un’eccezione mai dedotta tempestivamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di considerare validamente sollevata un’eccezione di compensazione quando, in primo grado, siano stati prodotti documenti attestanti il pagamento di un credito, ma senza formulare specifiche allegazioni o dichiarare che tali documenti erano prodotti a fondamento di un’eccezione di compensazione. L’eccezione è stata esplicitamente dedotta soltanto in sede di gravame. La mera produzione documentale non equivale alla proposizione dell’eccezione, soprattutto quando si tratta di un’eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente allegata dalla parte interessata.
Norme richiamate
Principio processuale sull’onere di allegazione delle eccezioni in senso stretto
La produzione di un documento, senza lo svolgimento di corrispondenti allegazioni, non può valere a surrogare un’eccezione non dedotta che su detto documento si possa fondare.
La parte deve non solo produrre il documento, ma anche allegare chiaramente il fatto e l’eccezione che intende far valere. La documentazione depositata senza una specifica spiegazione non consente di introdurre successivamente, per la prima volta in appello, un’eccezione fondata su quei documenti.
Cassazione civile, sentenza n. 9154 del 16 aprile 2013
La parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno di una eccezione in senso stretto ha altresì l’onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale.
In mancanza di una precisa allegazione circa la finalità della produzione, i documenti non possono essere invocati nei gradi successivi per sostenere un’eccezione non proposta nel grado precedente.
Massime di principio
- La produzione di documenti non equivale automaticamente alla proposizione di un’eccezione: occorre indicare espressamente i fatti, la norma o l’eccezione che quei documenti intendono dimostrare.
- Le eccezioni in senso stretto, come la compensazione, devono essere formulate tempestivamente nel primo grado utile; la loro proposizione per la prima volta in appello è normalmente inammissibile.
- Quando si depositano documenti, è opportuno specificarne chiaramente la funzione probatoria e il collegamento con le domande o le eccezioni formulate.
- Il giudice non è tenuto a ricostruire d’ufficio un’eccezione sulla base del solo contenuto dei documenti prodotti, se la parte non l’ha esplicitamente dedotta.
- La documentazione prodotta in primo grado può essere utilizzata nei gradi successivi solo per sostenere questioni ed eccezioni già ritualmente introdotte, non per introdurne di nuove.
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