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Sentenza

Sentenza n. 11836/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della graduatoria finale di merito - pubblicata dapprima il 18.02.2026, poi, a seguito di rettifiche, il 03.04.2026 ed infine il 15.04.2026 - del “Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02”, nella parte in cui la ricorrente risulta inclusa al n. 4232 della graduatoria, con un punteggio finale inferiore a quello legittimamente spettantele, per via del mancato riconoscimento, sia del punteggio aggiuntivo per titoli (pari a 3 punti) previsto dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sia della riserva legittimamente spettantele e prevista dall’art. 1, comma 6 dello stesso bando; - dei verbali della Commissione esaminatrice nei quali non sono riconosciuti il punteggio aggiuntivo per titoli nonché la riserva; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente; nonchè per l'accertamento - del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, sia l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (pari a 3 punti) per l'ulteriore titolo posseduto a norma dall’art. 7, comma 3 del bando di concorso, sia la riserva prevista dall'art. 1, comma 6 dello stesso bando, con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese; per la condanna dell’amministrazione all'adozione del provvedimento di attribuzione del punteggio aggiuntivo (pari a 3 punti) per l'ulteriore titolo posseduto a norma dall’art. 7, comma 3 del bando di concorso, rettificando la relativa graduatoria finale; b) all'adozione del provvedimento di attribuzione della riserva prevista dall'art. 1, comma 6 del bando di concorso.

Giustizia amministrativa202604766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nella parte relativa al mancato riconoscimento di tre punti aggiuntivi e della riserva di posti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, ha impugnato la graduatoria finale e i verbali della Commissione esaminatrice deducendo il mancato riconoscimento di tre punti aggiuntivi previsti dall'art. 7, comma 3, del bando per avere prestato servizio presso l'Ufficio del Processo per due anni consecutivi con merito, nonché della riserva prevista dall'art. 1, comma 6, del bando in favore di chi avesse svolto tale servizio per trentasei mesi. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione dei benefici e la condanna dell'amministrazione alla rettifica della graduatoria. In sede cautelare era stato ritenuto non spettante il titolo di riserva, poiché nella domanda di partecipazione la candidata aveva indicato "no" alla voce relativa alla riserva dei posti; era stato invece ordinato all'amministrazione di riconoscere i tre punti aggiuntivi, avendo la candidata dichiarato nella domanda di avere prestato servizio come addetta all'Ufficio del Processo presso il Tribunale di Brindisi dal 21 febbraio 2022, circostanza che avrebbe dovuto indurre l'amministrazione ad acquisire l'attestazione del servizio prestato con merito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che, pur non avendo adottato direttamente gli atti della procedura, ne fosse destinatario degli effetti e quindi inciso dall'attività amministrativa. Nel merito, ha rilevato che la Commissione, con verbale n. 46 del 7 maggio 2026, aveva attribuito alla ricorrente i tre punti aggiuntivi in esecuzione del decreto cautelare, ricollocandola dalla posizione n. 4232 alla posizione n. 278. Poiché l'attribuzione del punteggio aveva consentito alla candidata di risultare vincitrice a pieno titolo e, con il punteggio conseguito, risultavano vincitori sia candidati muniti della riserva sia candidati privi di tale titolo, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste, in solido, a carico delle amministrazioni resistenti secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, ritenuta possibile per la completezza del contraddittorio e della documentazione, previa comunicazione alle parti.

  • art. 7, comma 3, del bando di concorso

    Prevede l'attribuzione di tre punti aggiuntivi ai candidati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio del Processo per due anni consecutivi con merito.

  • art. 1, comma 6, del bando di concorso

    Prevede una riserva di posti in favore di chi abbia svolto servizio presso l'Ufficio del Processo per trentasei mesi; nel caso concreto il beneficio non è stato riconosciuto anche perché la candidata aveva dichiarato nella domanda di non volersene avvalere.

  • art. 11, commi 4 e 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113

    È richiamato quale fondamento legislativo del punteggio aggiuntivo e della riserva previsti dal bando per il servizio prestato presso l'Ufficio del Processo.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione attribuisce integralmente, nelle more del giudizio, il beneficio richiesto dal candidato e tale attribuzione determina il conseguimento della posizione utile in graduatoria, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Un'amministrazione può essere legittimata passivamente anche quando non abbia adottato direttamente gli atti della procedura concorsuale, se tali atti producono effetti nella sua sfera istituzionale e la rendono destinataria dell'attività amministrativa contestata.
  • Nelle controversie concorsuali, l'attribuzione cautelare o amministrativa del punteggio contestato può comportare la cessazione della materia del contendere quando il candidato raggiunga una posizione pienamente utile e non residui un concreto interesse alla pronuncia sull'ulteriore beneficio richiesto.
  • La regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in base alla controversia definita.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiRiserve di posti e preferenze
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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