Cassazione Civile, Sentenza n. 17776/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento IRES anno 2007 per indeducibilità di costi (ammortamenti e oneri) per Euro 745.556,10 contestati dall'Amministrazione per difetto di inerenza. Gli oneri riguardavano spese di costituzione, ricerche geologiche, indagini di mercato, consulenze, provvigioni e costi per acquisizione di partecipazioni in società serbe che, secondo l'Agenzia, dovevano essere capitalizzati come costi accessori delle partecipazioni ai sensi dell'art. 110 TUIR e principi contabili (OIC 25). La contribuente aveva impugnato l'atto denunciando anche vizi procedurali: mancata comunicazione delle ragioni della verifica (art.12, comma 2, Statuto del contribuente), carenza motivazionale dell'atto e della sentenza di appello, errata applicazione delle norme fiscali (artt. 109 e 110 TUIR) e l'erroneo rilievo sulla presunta non operatività della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Valle Ricca Srl confermando le decisioni di CTP e CTR. Motivazioni principali: (i) art. 12, comma 2 dello Statuto del contribuente riconosce il diritto a conoscere le ragioni dell'accertamento ma non impone l'obbligo ai verbalizzanti di comunicarle preventivamente; la contribuente non aveva neppure allegato di averle richieste; (ii) la motivazione dell'avviso e della sentenza è stata ritenuta adeguata e congrua rispetto alla natura del procedimento e alle norme applicate; (iii) l'onere della prova dell'inerenza compete al contribuente, che non ha dimostrato documentalmente e specificamente l'esistenza di un progetto internazionale in corso al momento del sostenimento degli oneri; (iv) la sentenza di merito non è stata ritenuta misconosciuta o meramente apparente; (v) il rilievo sulla non operatività della società è stato accessorio e non la base esclusiva della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00, e al versamento del cosiddetto "doppio contributo" ai sensi del DPR 115/2002, art.13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 2
diritto di conoscere le ragioni dell'accertamento tributario
La norma riconosce al contribuente il diritto di conoscere le ragioni dell'accertamento, ma non impone agli ufficiali verbalizzanti l'obbligo di comunicare preventivamente tali ragioni; inoltre va valutato se il contribuente abbia richiesto le ragioni.
DPR n. 600/1973, artt. 32 e 33
Rammentati come principi che legittimano gli accessi e le verifiche dell'Amministrazione per vigilare sull'osservanza delle disposizioni tributarie.
DPR n. 600/1973, art. 42
Norma richiamata tra le disposizioni procedurali rilevanti in tema di motivazione e procedimento di accertamento.
Legge n. 241/1990, art. 3
Richiamata in relazione ai principi di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi impugnati.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 16 e 17
Riferimenti normativi evocati in tema di motivazione e comunicazione degli atti sanzionatori/tributari.
TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 110
i costi accessori di diretta imputazione all'acquisizione di quote dovevano incrementare il valore delle immobilizzazioni finanziarie
Il principio richiamato dall'Amministrazione e dai principi contabili indica che oneri accessori direttamente connessi all'acquisizione di partecipazioni devono essere capitalizzati e non dedotti autonomamente; tale principio è stato usato per contestare la deducibilità degli oneri.
TUIR, artt. 109 e 110
Richiamati come base normativa per la deducibilità e il trattamento contabile degli oneri inerenti all'attività d'impresa e delle immobilizzazioni finanziarie.
Principio contabile OIC n. 25
Confermava la necessità di capitalizzare costi accessori inerenti all'acquisizione di partecipazioni quali componenti del costo dell'immobilizzazione finanziaria.
Codice Civile, art. 2426
Richiamato in relazione ai criteri contabili e alla rilevanza della corretta capitalizzazione e classificazione dei costi.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, n. 4
Richiamato nel contesto delle censure procedurali e del conformarsi della motivazione della sentenza ai requisiti costituzionali e processuali.
DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... del c.d. doppio contributo
La Corte constata l'integrarsi dei presupposti per l'applicazione del 'doppio contributo' a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'onere della prova dell'inerenza dei costi dedotti grava sul contribuente: senza documentazione specifica e puntuale circa il collegamento funzionale degli oneri all'attività aziendale o a un progetto dimostrabile, l'Amministrazione può legittimamente negarne la deducibilità.
- Oneri accessori direttamente connessi all'acquisizione di partecipazioni vanno capitalizzati come componente del costo dell'immobilizzazione finanziaria (art.110 TUIR e OIC 25) e non dedotti autonomamente.
- Il diritto del contribuente a conoscere le ragioni dell'accertamento (art.12 Statuto del contribuente) non comporta un obbligo formale per gli incaricati di comunicare preventivamente tutte le ragioni senza che il contribuente le richieda; la valutazione va fatta caso per caso.
- La motivazione dell'atto impositivo deve essere congrua rispetto alla natura del procedimento: atti basati su prove o su violazioni dirette di norme richiedono motivazioni diverse da atti fondati su presunzioni.
- In sede di ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche: non è ammissibile una generica affermazione che l'amministrazione non abbia considerato le proprie ragioni senza indicare quali argomenti concreti e documentati si ritengano omessi.
- Riferimenti alla condizione di non operatività del contribuente possono integrare elementi di fatto utili alla decisione ma, se usati, vanno presentati come elementi accessori e motivati; la loro menzione non invalida di per sé la decisione se altre ragioni sostengono l'accertamento.
- La nullità della motivazione di una sentenza di merito richiede che la motivazione sia effettivamente apparente o assente; la mera contrarietà della parte alle conclusioni motivate non è sufficiente per dichiarare la nullità.
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