Cassazione Penale, Sentenza n. 25012/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria (ammenda di 400,00 euro, art. 660 c.p.) sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il termine quinquennale di estinzione previsto dall'art. 173 c.p. non fosse decorso a causa della notificazione, in data 12/12/2011, di una cartella esattoriale finalizzata al recupero coattivo della somma. Il Procuratore deduceva violazione di legge e contestava l'uso analogico della disciplina amministrativa di riscossione (art. 227-ter DPR 115/2002) per impedire l'estinzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e dichiarato l'appello infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. U. 19/01/1994 e successive) distinguendo l'irrevocabilità della sentenza (dies a quo per il computo) dall'inizio dell'esecuzione. Ha affermato che l'attivazione della procedura di recupero coattivo delle somme (iscrizione a ruolo, notificazione della cartella di pagamento) costituisce manifestazione della volontà punitiva dello Stato e rappresenta l'inizio dell'esecuzione penale, impedendo il decorso del termine di estinzione previsto dall'art. 173 c.p. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata confermata e la declaratoria di estinzione è stata esclusa.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Norma relativa al reato per il quale fu inflitta l'ammenda; qui rileva come titolo della pretesa pecuniaria alla base dell'esecuzione
art. 172 cod. pen.
Individua il dies a quo per il computo della prescrizione/estinzione nella irrevocabilità della sentenza; la Corte conferma la distinzione tra autorità di cosa giudicata e eseguibilità
art. 173 cod. pen.
Stabilisce il termine per l'estinzione della pena pecuniaria; la Corte interpreta che il decorso del termine è impedito dall'inizio dell'esecuzione penale (anche tramite atti di recupero coattivo)
art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Regola la procedura amministrativa di riscossione delle sanzioni pecuniarie; la Corte ritiene che l'attivazione di tale procedimento (iscrizione a ruolo, notifica della cartella) sia rilevante come atto che concretizza l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria
Sez. U., n. 4460 del 19/01/1994 (Cellerini)
Principio che distingue irrevocabilità della sentenza (dies a quo) da eseguibilità; base interpretativa richiamata dalla Corte
Sez. 1, n. 22312 dell'8/07/2020 (Vitobello)
Giurisprudenza che conferma che l'avvio della riscossione coattiva impedisce l'estinzione della pena pecuniaria
Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016 (Ghidini)
Decisione richiamata a sostegno del principio secondo cui l'attivazione delle procedure esecutive interrompe il decorso dell'istituto estintivo
Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015 (Wozniak)
Ulteriore pronuncia che si colloca nel medesimo orientamento sulla distinzione tra irrevocabilità e esecuzione
Massime di principio
- Il dies a quo per il computo dell'eventuale estinzione della pena pecuniaria (art. 172 c.p.) è l'irrevocabilità della sentenza, ma il decorso del termine di estinzione (art. 173 c.p.) può essere impedito dall'inizio dell'esecuzione.
- L'attivazione della procedura di recupero coattivo (iscrizione a ruolo, notificazione della cartella esattoriale ai sensi del DPR 115/2002) costituisce in concreto l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria e dunque impedisce l'estinzione per decorso del tempo.
- Non rileva il modo in cui l'esecuzione ha avuto inizio (volontario o coattivo): ciò che conta è che sia iniziata prima della scadenza del termine estintivo.
- La disciplina amministrativa della riscossione può essere utilizzata per accertare l'effettivo avvio dell'esecuzione penale della sanzione pecuniaria, essendo espressione della volontà punitiva dello Stato.
- Per valutare l'eventuale estinzione di una pena pecuniaria occorre verificare con attenzione le date rilevanti: data di irrevocabilità della sentenza e date degli atti di recupero/riscossione; se atti esecutivi sono stati compiuti prima del decorso del termine, l'estinzione non si verifica.
- In contenziosi analoghi, chi avanza la declaratoria di estinzione dovrà dimostrare l'assenza di atti di esecuzione intervenuti nel periodo utile; l'Amministrazione potrà contrastare la domanda documentando l'iscrizione a ruolo o la notifica di cartelle.
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