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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20692/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d\'appello de L\'Aquila del 05/05/2021 lamentando: (1) l\'omessa trasmissione e valutazione, da parte della cancelleria e della Corte territoriale, di numerose memorie e produzioni difensive (elencate nel ricorso: memorie per societa\' Gentile Investimenti s.r.l., Habitat s.r.l., Prestige s.r.l., memorie per Mauro Mattucci e varie produzioni a firma avv. Perrucci), deducendo una nullita\' di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. per pregiudizio dei diritti difensivi; (2) carenza e genericita\' della motivazione, con mancato esame degli elementi probatori contrari e senza spiegare perche\' le prove dei ricorrenti non sarebbero attendibili; si sosteneva che la documentazione esclusiva la riconducibilita\' delle societa\' ai ricorrenti e che non vi erano contestazioni fiscali rilevanti (nonostante alcune posizioni fossero state sanate amministrativamente). In sostanza i ricorrenti chiedevano che la mancata considerazione delle memorie e la supposta insufficiente motivazione avrebbero dovuto comportare l\'annullamento del decreto di sequestro o, comunque, un riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo (omessa trasmissione/valutazione delle memorie) del tutto generico e manifestamente infondato: l\'omessa considerazione di una memoria difensiva non determina di per se\' nullita\' di ordine generale prevista dall\'art. 178 cod. proc. pen., ma puo\' riverberarsi sulla congruita\' della motivazione; spetta alla parte che deduce l\'omissione indicare con precisione quale argomento decisivo le memorie contenevano e come avrebbe inciso sulle determinazioni del giudice, cosa che i ricorrenti non hanno fatto. Il secondo motivo (mancanza di motivazione / rivalutazione del merito) e\' stato ritenuto aspecifico e finalizzato a una riedizione di valutazioni di fatto; la Corte territoriale, in un provvedimento di 93 pagine, ha motivato la presunzione di intestazione fittizia richiamando legami di parentela, comunanza di interessi patrimoniali, rilevanti flussi di denaro ricevuti dai ricorrenti da societa\' riconducibili al padre (con cifre specifiche indicate), il meccanismo di creazione di crediti IVA fittizi e la mancata corrispondenza tra movimenti patrimoniali e dichiarazioni fiscali. Quanto a Di Giandomenico e Tortora, le deduzioni difensive non hanno smentito il quadro probatorio utilizzato dal giudice. Conseguentemente sono stati respinti i ricorsi; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento, ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi di impugnazione che i ricorrenti hanno proposto

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal ricorso; collocata tra le disposizioni processuali utilizzate a supporto dei motivi

  • art. 602, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata fra le norme procedurali relative al rito e alla impugnazione degli atti cautelari

  • art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai termini e modalita\' dell\'impugnazione dei provvedimenti cautelari

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. b) e c))

    Norma sulle nullita\' processuali: i ricorrenti invocavano una nullita\' di ordine generale per l\'omessa valutazione di memorie; la Corte ha interpretato la disciplina delle nullita\' in senso restrittivo (principio di tassativita\'), escludendo che l\'omessa considerazione di una memoria costituisca di per se\' nullita\' prevista dalla legge

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sulla facolta\' di depositare memorie nel corso del giudizio; la Corte afferma che la previsione di deposito non implica che l\'omesso esame determini nullita\'

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Citata in tema di principio di tassativita\' delle nullita\'; la Corte sottolinea che le nullita sono tassative e non estendibili per analogia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per imporre la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita\' dei ricorsi

Massime di principio

  • L\'omessa valutazione da parte del giudice di una memoria difensiva non determina automaticamente una nullita\' processuale di ordine generale: la conseguenza prevalente riguarda la possibile incidenza sulla congruita\' e completezza della motivazione, non l\'invalidita\' dell\'atto giudiziario salvo che la legge preveda esplicitamente la nullita\'.
  • Chi deduce l\'omessa considerazione di atti o documenti deve in sede di impugnazione indicare dettagliatamente quale fosse il contenuto decisivo degli atti non esaminati e dimostrare il nesso concreto tra tali atti e la decisione impugnata, ossia come la valutazione di quei documenti avrebbe potuto modificare l\'esito.
  • In cassazione non e\' consentita una semplice rivalutazione del merito o la proposta di una diversa lettura dei fatti: i motivi devono essere specifici e limitarsi a censure di diritto o a vizi di motivazione precisati in modo che emergano errori logico-giuridici non risolvibili con un nuovo esame probatorio.
  • Il principio di tassativita\' delle nullita processuali impone rigore nelle censure: le nullita non previste espressamente dalla legge non possono essere affermate per analogia sulla base di generiche omissioni procedurali.
  • Nel contesto di sequestri per presunta intestazione fittizia, il giudice valorizza non solo la titolarita\' formale ma anche elementi fattuali come legami di parentela, flussi finanziari, modalita\' di acquisizione dei beni (assenza di movimenti finanziari coerenti), e la circostanza che redditi o risorse derivino da sistemi fraudolenti (es. crediti IVA fittizi); per contrastare tali accertamenti e\' necessario fornire prove documentali specifiche e un confronto puntuale con le valutazioni del giudice.
  • L\'assenza di contestazioni fiscali amministrative non rende automaticamente irrilevante la ricostruzione giudiziale di intestazione fittizia: l\'importante e\' dimostrare in modo probatorio e specifico l\'autonomia patrimoniale e reddituale rispetto al presunto autore centrale dell\'illecito.

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