Cassazione Civile, Ordinanza n. 16961/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da un proprietario di immobile vicino per ottenere la demolizione di un manufatto edificato sul fondo confinante, ritenuto lesivo delle distanze legali e delle norme sulle vedute, oltre al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione, accertando la violazione dell'art. 905 c.c. e ordinando l'innalzamento di un parapetto, con nuova regolazione delle spese. Il convenuto soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di legittimazione e di interesse ad agire/impugnare dell'appellante, perché il bene sarebbe stato donato al coniuge prima dell'appello; 2) nullità per violazione del contraddittorio e dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la domanda ex art. 905 c.c. fosse nuova e non proposta in primo grado; 3) violazione dell'art. 906 c.c., sostenendo che la veduta sarebbe solo obliqua e che la distanza legale sarebbe rispettata, nonché che la strada pubblica interposta escluderebbe il divieto; 4) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per la regolazione d'ufficio delle spese di primo grado, asseritamente non devolute in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha affermato che, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso dopo la sentenza di primo grado e prima della scadenza del termine per impugnare, la parte originaria conserva la legittimazione e l'interesse a impugnare, con successione processuale del successore. Ha poi ritenuto che la domanda relativa alla violazione delle distanze per vedute fosse già desumibile dall'atto introduttivo, letto nel suo complesso, e quindi non si trattasse di domanda nuova. Sul terzo motivo ha giudicato inammissibile la censura, perché mirava a una rivalutazione del fatto: la corte territoriale aveva accertato, sulla base della consulenza, che il parapetto consentiva una veduta diretta e che la strada pubblica non incideva sul tratto rilevante, applicando correttamente l'art. 905 c.c. Infine, ha confermato che, in caso di riforma anche parziale della sentenza impugnata, il giudice d'appello può procedere d'ufficio a una nuova regolazione delle spese di entrambi i gradi in base all'esito complessivo della lite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
richiamato come norma sulle distanze tra costruzioni, distinta dalla disciplina delle vedute
art. 905 c.c.
norma ritenuta applicabile perché il manufatto consentiva una veduta diretta sul fondo vicino e la distanza minima non era rispettata
art. 906 c.c.
ritenuto non applicabile nella fattispecie, poiché la veduta accertata era anche diretta e non solo obliqua
art. 81 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la legittimazione ad agire/impugnare, ma ritenuto non dirimente
art. 100 c.p.c.
escluso il difetto di interesse ad agire o impugnare in capo alla parte originaria nonostante il trasferimento del bene
art. 2907 c.c.
richiamato dal ricorrente per negare l'azione, ma la Corte ha ribadito la permanenza dei poteri processuali della parte originaria
art. 88 c.p.c.
ritenuto inconferente nel caso, essendo la condotta processuale compatibile con la successione a titolo particolare
art. 342 c.p.c.
richiamato nel motivo sul preteso mutamento della domanda in appello
art. 345 c.p.c.
invocato per sostenere l'inammissibilità della domanda nuova, esclusa dalla Corte
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per dedotta lesione del contraddittorio, ma non accolto
art. 189 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento
art. 190 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento
art. 91 c.p.c.
la nuova regolazione delle spese è stata ritenuta legittima quale conseguenza della riforma parziale della sentenza
art. 112 c.p.c.
esclusa l'ultrapetizione nella regolazione delle spese, perché disposta d'ufficio nei limiti consentiti dalla riforma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso dopo la sentenza di primo grado e prima della scadenza del termine per impugnare, la legittimazione a proporre impugnazione permane in capo alla parte originaria, con successione processuale del successore a titolo particolare.
- Il giudice di merito deve interpretare la domanda guardando al contenuto sostanziale dell'atto introduttivo nel suo complesso, non alle sole conclusioni letterali, purché non introduca d'ufficio un'azione diversa da quella effettivamente esercitata.
- La domanda di riduzione in pristino o demolizione può ritenersi proposta anche quando l'atto introduttivo, pur non ripetendo in conclusione tutti i riferimenti normativi, descriva chiaramente il fatto lesivo e richiami nella parte motiva la violazione della specifica norma.
- Ai fini dell'art. 905 c.c., la qualificazione della veduta va compiuta in base alla conformazione oggettiva dell'opera e alla possibilità di guardare frontalmente sul fondo vicino, non alla posizione concreta della persona che la esercita.
- La presenza di una strada pubblica tra i fondi esclude il divieto solo se incide sul tratto rilevante della veduta; se la strada riguarda una diversa sezione dei fabbricati, la disciplina delle distanze rimane applicabile.
- Quando la sentenza di appello riforma, anche solo in parte, la decisione di primo grado, il giudice del gravame può procedere d'ufficio a una nuova regolazione delle spese di entrambi i gradi, parametrata all'esito complessivo della lite.
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