Cassazione Penale, Ordinanza n. 10130/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. La vicenda riguardava una condanna a 3 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per numerosi reati-fine in materia di falsità, commessi tra aprile 2017 e novembre 2018. Con il ricorso è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, sia del reato associativo sia dei reati-fine, sostenendosi in sostanza l'insufficienza della prova della consapevolezza dell'imputato rispetto ai fatti contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte di merito aveva fornito una motivazione immune da vizi logici, valorizzando intercettazioni e riscontri documentali dai quali risultava, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli. In particolare, per i falsi, la consapevolezza emergeva da una conversazione intercettata con altro soggetto, dalla quale risultava che le dichiarazioni di ospitalità degli stranieri erano "fasulle"; per il reato associativo, da ulteriore materiale captativo e da riscontri documentali che provavano il ruolo dell'imputato nel sodalizio come procacciatore di dichiarazioni di ospitalità o di assunzione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Richiamato indirettamente dalla qualificazione del reato associativo finalizzato al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
art. 12 D.Lgs. 286/1998
Richiamato indirettamente dalla descrizione del reato-fine di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
art. 192 c.p.p.
La decisione valorizza la motivazione di merito fondata su intercettazioni e riscontri documentali, ritenendo immune da vizi logici la valutazione probatoria.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato esaminato sotto il profilo del vizio di motivazione dedotto in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata offra una ricostruzione logica e coerente, sorretta da intercettazioni e riscontri documentali idonei a dimostrare la consapevolezza dell'imputato rispetto ai fatti contestati.
- La prova dell'elemento soggettivo può essere desunta dal complesso delle emergenze captative e documentali, purché il giudice di merito spieghi in modo non illogico il collegamento tra tali elementi e la partecipazione consapevole dell'imputato al reato associativo e ai reati-fine.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare apoditticamente la valutazione di merito sulla prova della consapevolezza soggettiva è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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