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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Mantova che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per complessivi euro 3.000,00 e euro 2.500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., della sentenza n. 109/2024 del Tribunale di Mantova, passata in giudicato, che aveva dichiarato il loro diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione euro 3.000,00 in favore del primo ricorrente ed euro 2.500,00 in favore del secondo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere corrisposto le somme il 3 dicembre 2025. I ricorrenti hanno confermato l’avvenuta esecuzione e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la pretesa azionata aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e, quindi, era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Non ha esaminato ulteriormente l’oggetto dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale, ha ritenuto che l’adempimento tardivo confermasse la fondatezza della pretesa proposta in giudizio. Il Ministero è stato condannato a rifondere i due terzi delle spese, liquidati in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; la restante parte è stata compensata, in ragione della modesta entità del ritardo nell’adempimento.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, azionato dai ricorrenti per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per l’integrale soddisfazione della pretesa impedisce al giudice di pronunciarsi ulteriormente sull’oggetto della controversia e conduce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nel corso del processo fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la valutazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • L’adempimento tardivo del giudicato costituisce elemento idoneo a confermare, ai fini della regolazione delle spese, la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente.
  • La modesta entità del ritardo nell’adempimento può giustificare la compensazione parziale delle spese, pur restando a carico dell’amministrazione prevalente la rifusione della parte principale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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