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Ordinanza

Ordinanza n. 182/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot.-OMISSIS-emessa dalla Prefettura di Barletta Andria Trani avente ad oggetto “Comunicazione di preavviso circa provvedimento interdittivo antimafia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ss.mm.ii e dell’art. 92 co. 2 bis del D.Lgs. 159/2011” e del relativo verbale di notifica del -OMISSIS-”; - dell’informazione interdittiva antimafia prot. -OMISSIS- adottata dalla Prefettura di Barletta Andria Trani e notificata in data -OMISSIS-; - del rapporto informativo prot.-OMISSIS- della Questura di Barletta Andria Trani – Ufficio Polizia Anticrimine, acquisito al protocollo della Prefettura al -OMISSIS-; - del rapporto informativo prot. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani, acquisito al protocollo della Prefettura al -OMISSIS-; - del rapporto informativo prot. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani Reparto Operativo, acquisito al protocollo della Prefettura al -OMISSIS-; - del rapporto informativo prot. -OMISSIS-del Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani Reparto Operativo, acquisito al protocollo della Prefettura al -OMISSIS-; - della relazione di notifica del -OMISSIS- redatta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta Andria Trani Reparto Operativo – Nucleo Informativo a firma del -OMISSIS- in occasione della notifica della comunicazione di preavviso dell’interdittiva; - del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia -OMISSIS-; - del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia -OMISSIS-; - del verbale di audizione della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- redatto dalla Prefettura di Barletta Andria Trani ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011; - della nota prot. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- recante “Sanatoria per realizzazione di abitazione necessaria alla conduzione del fondo, in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-. Pratica Edilizia -OMISSIS-. Rigetto pratica” - e di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo.

Giustizia amministrativa202600603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia, unitamente al relativo preavviso, agli atti istruttori e al diniego di sanatoria edilizia connesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, il relativo preavviso, i rapporti informativi della Questura e dei Carabinieri, i verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia, il verbale di audizione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, tra cui il rigetto di una pratica di sanatoria edilizia comunale. Dalla parte ricorrente sono state contestate la legittimità e la valenza degli elementi posti a fondamento dell'interdittiva, in particolare la ritenuta contiguità con un soggetto indicato come ai vertici di un sodalizio criminoso operante nel territorio e attivo nel traffico di stupefacenti e nelle estorsioni. La difesa ha negato o ridimensionato la natura dei rapporti con tale soggetto, mentre l'Amministrazione ha sostenuto la sussistenza del rischio di condizionamento mafioso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In questa fase, caratterizzata da cognizione sommaria, ha ritenuto provata la contiguità dell'impresa con un soggetto posto ai vertici di un sodalizio criminoso e gravato da numerosi precedenti di polizia per reati di particolare gravità, alcuni sintomatici. Ha considerato non persuasiva la tesi difensiva secondo cui i rapporti non sarebbero stati significativi, rilevando che essi apparivano caratterizzati da frequentazione abituale; tale conclusione è stata desunta anche dal fatto che il provvedimento interdittivo era stato notificato direttamente al predetto soggetto, trovato presso l'impresa. Il Collegio ha quindi ritenuto sussistente il pericolo di condizionamento mafioso nelle scelte gestionali dell'impresa e, conseguentemente, non ha ravvisato ragioni per sospendere l'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Comunicazione di preavviso circa provvedimento interdittivo antimafia

    La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di interdittiva antimafia; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 93, comma 7, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'audizione svolta dalla Prefettura; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Comunicazione di preavviso circa provvedimento interdittivo antimafia

    Le disposizioni sono richiamate nell'atto prefettizio impugnato in relazione alla comunicazione del preavviso; l'ordinanza non affronta specificamente la loro applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato, respingendola.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente e del soggetto menzionato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può ritenere sussistente il pericolo di condizionamento mafioso sulla base di una valutazione sommaria e complessiva degli elementi informativi disponibili, senza anticipare la definizione del merito.
  • La frequentazione abituale dell'impresa con un soggetto gravato da numerosi precedenti di polizia per reati particolarmente gravi e indicato come esponente di vertice di un sodalizio criminoso può costituire, unitamente agli altri elementi istruttori, indice sufficiente del rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso.
  • La presenza del soggetto controindicato presso la sede dell'impresa e la ricezione diretta, da parte sua, della notifica del provvedimento interdittivo possono essere valorizzate come elementi sintomatici della stabilità e significatività dei rapporti con l'impresa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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