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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26014/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca dell'ordine di esecuzione emesso per una sentenza di condanna a trenta anni di reclusione, poi rideterminata in 29 anni e 8 mesi a seguito della revoca ex art. 625-bis c.p.p. limitata a un solo capo. Il ricorrente ha dedotto nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 656 c.p.p., sostenendo che la revoca di sei mesi di reclusione relativi al capo interessato avrebbe inciso sulla pena finale determinata con il criterio moderatore dell'art. 78 c.p., imponendo una nuova quantificazione della pena e rendendo, allo stato, impossibile emettere l'ordine di esecuzione per difetto di un titolo esecutivo certo e definitivo. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, osservando che la revoca ex art. 625-bis c.p.p. era intervenuta solo sul capo 8-bis e non aveva inciso sui capi di condanna ormai coperti da giudicato, per i quali la pena era stata già determinata in modo certo in sede di cognizione. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sull'eseguibilità della pena in caso di annullamento parziale, affermando che tali principi sono estensibili anche alla revoca ex art. 625-bis c.p.p.; pertanto, una pena già irrevocabilmente individuata e completa può essere posta in esecuzione, senza necessità di attendere una nuova determinazione complessiva. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Rimedio straordinario per errore di fatto; la sua revoca limitata a un capo non impedisce l'esecuzione della pena relativa ai capi ormai coperti da giudicato, se la pena è certa e completa.

  • art. 656 c.p.p.

    È invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'ordine di esecuzione, ma la Corte esclude la violazione perché il titolo esecutivo resta valido per la pena definitivamente quantificata.

  • art. 78 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per evidenziare il criterio moderatore nel cumulo materiale delle pene; la Corte non ritiene che la revoca del singolo capo comporti automaticamente una nuova quantificazione ostativa all'esecuzione.

  • art. 624 c.p.p.

    I principi sull'annullamento parziale e sull'eseguibilità della pena per i capi non toccati dall'annullamento sono ritenuti estensibili anche alla revoca ex art. 625-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In caso di annullamento o revoca parziale di un titolo di condanna, la pena principale relativa ai capi non incisi dal provvedimento rescindente è eseguibile se i punti relativi alla responsabilità e alla quantificazione della pena sono coperti da giudicato e non richiedono ulteriori valutazioni nel giudizio di rinvio o nel nuovo giudizio straordinario.
  • La certezza della pena eseguibile va valutata sulla base degli accertamenti già compiuti in sede di cognizione: se il reato più grave e la pena complessiva sono stati irrevocabilmente individuati e la decisione residua è completa e insuscettibile di modifiche, l'ordine di esecuzione non è affetto da invalidità per il solo fatto che un capo sia stato successivamente inciso da revoca straordinaria.
  • I principi elaborati in tema di annullamento parziale ex art. 624 c.p.p. si applicano anche alla revoca della sentenza per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., quando il titolo esecutivo si fondi comunque su un accertamento di responsabilità ormai definitivo per i capi non interessati dalla revoca.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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