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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25913/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la compravendita con cui un soggetto aveva alienato al fratello il 50% indiviso di un immobile. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo sussistenti eventus damni e consilium fraudis/scientia damni sulla base di elementi indiziari quali il rapporto di parentela tra le parti, la convivenza e il comodato vitalizio su parte del bene, la distanza temporale tra le vicende ereditarie richiamate e l'atto dispositivo, nonché la situazione di difficoltà economica del venditore. In Cassazione il soccombente ha proposto otto motivi: (1) contestazione della legittimazione attiva della cessionaria del credito e della qualificazione del suo intervento, oltre alla dedotta carenza di interesse della banca originaria; (2) censura della valutazione presuntiva degli indizi relativi alla consapevolezza del pregiudizio; (3) dedotta violazione delle regole sull'onere della prova e motivazione apparente sulla revocatoria; (4) dedotto difetto di motivazione sulla irrilevanza dell'ipoteca esistente sull'immobile ai fini dell'interesse ad agire; (5) censura della prova della difficoltà economica del venditore e dell'omesso rilievo di una diversa causa familiare dell'operazione; (6) omessa pronuncia sulle censure in appello relative alla legittimazione attiva; (7) mancata ammissione delle prove e mancato esame delle censure; (8) erronea liquidazione delle spese, per asserita duplicazione dovuta alle difese sovrapponibili delle due controricorrenti e per valore della causa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata sul punto della legittimazione della cessionaria e della permanenza in giudizio della cedente; ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al settimo per genericità, aspecificità, richiesta di rivalutazione del merito o novità della questione; ha ritenuto infondato l'ottavo motivo, sia perché la partecipazione di entrambe le resistenti giustificava autonomamente la liquidazione delle spese, sia perché il valore della causa revocatoria va determinato sul credito per il quale si agisce e non sul valore del bene trasferito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha corretto la motivazione della sentenza d'appello quanto alla posizione processuale della cessionaria del credito, affermando che il cessionario è legittimato a intervenire nel giudizio revocatorio quale successore a titolo particolare nel diritto controverso; ha però confermato il dispositivo finale perché gli ulteriori motivi erano inammissibili o infondati. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; l'atto dispositivo è inefficace nei confronti del creditore quando ricorrono i presupposti dell'eventus damni e della consapevolezza del pregiudizio.

  • art. 111 c.p.c.

    Il cessionario del credito può intervenire nel processo quale successore a titolo particolare nel diritto controverso; in mancanza di consenso delle altre parti, il cedente non è automaticamente estromesso e può permanere come parte del giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    L'intervento del cessionario è sorretto da interesse ad agire attuale e concreto, in quanto il risultato dell'azione revocatoria è utile anche al successore del credito.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non risulta adeguatamente prospettata nel giudizio di merito o non è specificamente riprodotta nel ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile se mira a sostituire la valutazione del merito con una diversa lettura delle prove, senza denunciare un effettivo errore di metodo valutativo.

  • art. 2697 c.c.

    La denuncia di violazione dell'onere della prova richiede la specifica individuazione della regola applicata erroneamente; non è ammissibile se si contesta solo la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono fondare l'accertamento solo se sorrette da un percorso logico coerente; in sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice una diversa lettura degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva è corretta solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la censura di legittimità è ammissibile solo se si deduce l'uso di indizi giuridicamente inidonei, non se si prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso esaminato la motivazione del rigetto del gravame è stata ritenuta sufficiente, salvo la correzione di un passaggio sulla posizione del cessionario.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; tuttavia, la censura non è accolta quando la ratio decidendi è comunque intellegibile dalle parti e consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di chiara esposizione dei fatti, delle questioni e del confronto con la sentenza impugnata comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono denunciare correttamente errori di diritto, nullità processuali o omesso esame di fatti decisivi; non è consentito usarli per una mera rivalutazione del merito.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla quando il dispositivo resta comunque corretto.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese spettano alle parti costituite che abbiano svolto attività difensiva; la presenza di difese sovrapponibili non esclude di per sé la liquidazione separata delle spese.

  • art. 12 c.p.c.

    Nelle azioni revocatorie il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari, si determina in base al credito per il quale si agisce e non al valore del bene trasferito.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, trova applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, il cessionario del credito può intervenire nel giudizio promosso dal cedente quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, poiché il potere di agire in revocatoria è funzionale alla soddisfazione del credito ceduto e non è logicamente separabile da esso.
  • La cessione del credito in corso di causa non determina automaticamente l'estromissione del cedente; in mancanza di consenso delle altre parti o di specifica estromissione, cedente e cessionario possono permanere entrambi nel processo.
  • Ai fini della revocatoria, la consapevolezza del pregiudizio e la fraudolenza possono essere desunte anche per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è ammesso chiedere una nuova valutazione del compendio indiziario.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando in realtà mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del merito.
  • La motivazione è nulla solo se manca il nucleo minimo di intelligibilità; se il ragionamento decisorio è comprensibile, la Corte può al più correggerne la motivazione senza incidere sul dispositivo.
  • Nelle azioni revocatorie, il valore della causa ai fini delle spese si riferisce al credito tutelato e non al valore del bene assoggettato all'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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