Sentenza n. 4753/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione n 545 del 17/6/2024 e seguenti relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Avvocato in esecuzione dell’atto deliberativo n. 1164 del 07/11/2023; dei verbali nonché - degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: le delibere successive: la n° 722 del 1/8/2024 nonché la n°834 del 3/9/24 e relativi documenti /elenchi ammessi e non ammessi (allegati B-C-D), sempre relativamente al concorso pubblico per titoli e ed esami, promosso dall’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Avvocato in esecuzione dell’atto deliberativo n. 1164 del 07/11/2023, nonché ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto”; nonché per l’accertamento del diritto, in capo al ricorrente, all’ammissione alle prove oggetto di concorso previa eliminazione di eventuale penalità in ordine ai requisiti specifici erroneamente valutati, con conseguente rettifica degli allegati B,C,D, relativi all’elenco ammessi/non ammessi/ammessi con riserva per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.A. in relazione alla erronea e/o ambigua formulazione del quesito di cui in narrativa e all’errata valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dal ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto quale candidato ammesso alle prove concorsuali nell’elenco dei “candidati ammessi” con conseguente condanna in forma specifica dell’Amministrazione in indirizzo, ad integrare l’elenco dei “candidati ammessi” con il nome del ricorrente Squadra Diego, sia in relazione alle prove concorsuali che alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente; nonché, con motivi aggiunti depositati in data 2.10.2025, b) della deliberazione del Direttore Generale dell’A.O. San Pio di Benevento n° 605 del 4/7/2025 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria di merito, nonché della deliberazione successiva, di tutti i verbali della commissione esaminatrice, e di ogni atto connesso e conseguenziale lesivo degli interessi del ricorrente ivi compreso la delibera n 648 del 30/7/25 avente ad oggetto la immissione in servizio dei primi due candidati vincitori;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di esclusione e di ammissione con riserva al concorso per due posti di dirigente avvocato, nonché graduatoria finale e atti di immissione in servizio dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava gli atti relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato. Deduceva violazione degli artt. 51 e 97 Cost., del principio di proporzionalità e del buon andamento amministrativo, sostenendo di possedere i requisiti richiesti, di essere iscritto all'Ordine degli avvocati dal 2010 e di avere svolto attività libero-professionale presso uno studio legale per oltre cinque anni. Contestava in particolare l'esclusione per mancato possesso dei requisiti relativi all'iscrizione all'albo e all'esperienza professionale prevista dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Con motivi aggiunti impugnava la graduatoria finale, deducendo l'erronea attribuzione dei punteggi ai titoli e sostenendo che il riconoscimento di ulteriori cinque punti gli avrebbe consentito di conseguire un punteggio complessivo più elevato. Nel corso del giudizio l'amministrazione lo ammetteva con riserva e lo inseriva nella graduatoria finale alla posizione n. 40.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima l'esclusione perché il bando richiedeva, ai fini dell'ammissione alternativa prevista dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, esperienze lavorative di durata quinquennale, documentate e di contenuto analogo a quello del profilo di avvocato nell'amministrazione pubblica, con specifico riferimento alle esigenze di un ente del Servizio sanitario nazionale. La mera dichiarazione di avere esercitato la professione forense presso uno studio legale non era sufficiente a dimostrare l'effettivo contenuto e l'equivalenza dell'attività svolta rispetto a quella richiesta dal bando. La carenza di tale requisito di partecipazione rendeva irrilevante l'eventuale fondatezza delle censure contro l'ulteriore requisito dell'iscrizione all'albo, poiché la sua eliminazione non avrebbe comunque consentito la partecipazione al concorso. Accertata la legittimità dell'esclusione, il ricorrente ha perso l'interesse a contestare la graduatoria e la valutazione dei titoli; i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili, indipendentemente dalla questione della loro tardività. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 51 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza; la censura è stata ritenuta infondata per la legittimità dell'esclusione fondata sul mancato possesso del requisito professionale.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione; non impedisce l'esclusione di chi non dimostri documentalmente un requisito specifico previsto dal bando.
art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Consente l'ammissione, in alternativa all'esperienza maturata in determinate qualifiche della pubblica amministrazione, sulla base di esperienze libero-professionali o presso enti, amministrazioni, studi privati, società o istituti di ricerca, purché di durata quinquennale, documentate e di contenuto analogo a quello del profilo da ricoprire.
Massime di principio
- Quando un bando consente l'ammissione a un concorso sulla base di esperienze professionali svolte presso studi privati o altri soggetti, il candidato deve documentare tali esperienze e il loro contenuto concreto; la mera dichiarazione dell'esercizio della professione non dimostra il possesso del requisito se il bando richiede la verifica dell'analogia con il profilo da ricoprire.
- L'esperienza professionale alternativa richiesta per l'accesso a un posto dirigenziale in un ente del Servizio sanitario nazionale deve essere valutata in relazione alle funzioni specifiche del profilo messo a concorso, non alla sola appartenenza astratta alla medesima professione.
- La mancanza di un requisito autonomo e presupposto di partecipazione rende priva di utilità l'impugnazione di un diverso requisito di ammissione: anche l'eventuale annullamento di quest'ultimo non consentirebbe comunque al candidato di partecipare alla procedura.
- La legittimità dell'esclusione dalla procedura concorsuale determina il venir meno dell'interesse a contestare successivamente la graduatoria e il punteggio attribuito ai titoli; le relative censure devono essere dichiarate improcedibili.
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