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Sentenza

Sentenza n. 43/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, in merito al rilascio del relativo parere di valutazione di impatto ambientale e la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA, a seguito di istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, depositata il 10/01/2022, in relazione alla "costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 43,4 MW, da realizzarsi nei comuni di Colletorto (CB) e San Giuliano di Puglia (CB) e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Santa Croce di Magliano (CB) e Rotello (CB)" [ID_VIP: 8019] e/o, in ogni caso, (i), dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE sia per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sia per omessa conclusione del procedimento di VIA avviato dalla Società con la richiamata istanza del 10/01/2022; (ii) dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE per omessa conclusione del procedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006; ovvero per la declaratoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010, e dell’art. 2 della l. 241/1990 e s.m.i., a) dell'obbligo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e di predisporre lo schema di provvedimento di VIA e/o b) dell'obbligo del MASE di concludere il procedimento di PUA anche previo esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e/o (c) dell'obbligo del MASE di concludere il procedimento; nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese del MASE nel caso di perdurante inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e/o del MASE oltre il termine fissato dal T.A.R.; e per la condanna dell'Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 33 e 25, comma 2-ter del D.Lgs. n. 152/2006, pari a 11.085,42 Euro (oneri corrisposti pari a 22.170,84 €).

Giustizia amministrativa202500251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla procedura di VIA e, per riflesso, sul procedimento unico ambientale relativo a un impianto eolico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato un'istanza per il rilascio della VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico composto da sette aerogeneratori, per una potenza complessiva di 43,4 MW. L'istanza è stata dichiarata procedibile e sottoposta a consultazione pubblica; dopo la pubblicazione di documentazione integrativa e l'espletamento della consultazione, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di provvedimento di VIA e il MASE non ha concluso il procedimento né esercitato il potere sostitutivo. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 e degli artt. 8, 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, nonché dei principi di buon andamento, tempestività ed efficienza, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e discriminatorietà, per il mancato rispetto dei termini perentori della VIA. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata conclusione, entro i termini asseritamente perentori, del procedimento unico ambientale ex art. 27 del d.lgs. n. 152/2006. Con il terzo motivo è stato chiesto l'accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a euro 11.085,42, in ragione del ritardo procedimentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il progetto rientra tra quelli di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e che i termini della procedura di VIA sono perentori ai sensi dell'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. I criteri di priorità previsti dall'art. 8 del medesimo decreto non sospendono né derogano ai termini legali, anche perché non individuano una soglia normativa univoca per stabilire la priorità in base alla potenza dell'impianto. Dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico decorrevano i termini della procedura; la Commissione avrebbe dovuto predisporre lo schema di VIA entro 130 giorni e il MASE adottare il provvedimento entro i successivi 30 giorni, per una durata complessiva di 160 giorni. Poiché l'avviso era stato pubblicato il 18 aprile 2023, il procedimento avrebbe dovuto essere concluso da tempo. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al MASE e, per quanto di competenza, al Ministero della Cultura di concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre disposto che, in caso di ulteriore inerzia, il titolare del potere sostitutivo proceda secondo l'art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, acquisendo il parere ISPRA e adottando gli atti omessi nei termini previsti. La valutazione del progetto dovrà avvenire in priorità rispetto alla quota di procedimenti PNIEC non prioritari indicata dalla sentenza. Il secondo motivo è stato respinto: l'inerzia direttamente accertata riguarda il subprocedimento di VIA, autonomo rispetto al procedimento unico ambientale, il quale non può comunque concludersi prima della definizione della VIA. È stata invece accolta la domanda relativa al rimborso: il superamento dei termini di cui all'art. 25, comma 2-bis, determina automaticamente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e il correlativo obbligo del MASE di pagare euro 11.085,42. Le spese di lite sono state compensate per reciproca soccombenza e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione a provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone la conclusione del procedimento e costituisce la disciplina generale cui si collega il potere sostitutivo.

  • art. 8 d.lgs. 152/2006

    Individua la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e i criteri di priorità dei progetti, senza attribuire a tali criteri efficacia sospensiva dei termini di VIA.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell'istanza di VIA, la verifica della completezza documentale e l'avvio dell'attività istruttoria.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la pubblicazione dell'avviso, la consultazione pubblica, l'acquisizione dei pareri e la presentazione delle integrazioni.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento di VIA.

    Per i progetti PNRR-PNIEC la Commissione deve predisporre lo schema di VIA entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione e il Ministero deve adottare il provvedimento entro i successivi 30 giorni.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.

    Il superamento dei termini della VIA determina automaticamente il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    In caso di inerzia della Commissione, del Ministero o del Ministero della Cultura, il titolare del potere sostitutivo deve adottare gli atti omessi nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori.

    La perentorietà riguarda tutti i termini della procedura di VIA e non è derogata dai criteri di priorità dei progetti PNIEC.

  • art. 27 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il provvedimento unico ambientale; il relativo procedimento non può essere concluso prima della definizione del subprocedimento autonomo di VIA.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte ... l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo.

    Il rimborso speciale previsto dall'art. 25, comma 2-ter, costituisce una forma speciale di indennizzo da ritardo.

  • art. 28, comma 4, d.l. 69/2013

    Nel giudizio di cui all'articolo 117 ... può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo.

    Consente di proporre congiuntamente al ricorso avverso il silenzio la domanda di indennizzo, trattata con rito camerale.

  • art. 30 c.p.a.

    Consente, secondo il TAR, di applicare lo schema dell'azione di condanna alla domanda di pagamento del rimborso, avente finalità lato sensu risarcitoria.

Massime di principio

  • Per i progetti di VIA di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, i termini previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori e devono essere rispettati dall'amministrazione, anche quando il progetto non rientri tra quelli aventi priorità di trattazione.
  • I criteri di priorità previsti dall'art. 8 del d.lgs. n. 152/2006 non producono, in assenza di una specifica previsione normativa, la sospensione o la deroga dei termini perentori del procedimento di VIA; le difficoltà organizzative e l'elevato numero di procedimenti pendenti non giustificano il ritardo dell'amministrazione.
  • Per i progetti PNRR-PNIEC, il procedimento di VIA deve concludersi, secondo la scansione normativa richiamata, entro 160 giorni dalla pubblicazione dell'avviso o della documentazione prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006: 130 giorni per la Commissione e ulteriori 30 giorni per l'adozione del provvedimento ministeriale.
  • Il subprocedimento di VIA, pur inserito nel procedimento unico ambientale, conserva autonomia funzionale e provvedimentale; l'inerzia riferibile alla VIA può essere autonomamente accertata, mentre il procedimento unico non può essere concluso prima della definizione della VIA.
  • Il superamento dei termini di cui all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 fa sorgere automaticamente in capo al proponente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, azionabile congiuntamente al ricorso avverso il silenzio.
  • In caso di persistente inerzia degli organi ordinari, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006 deve acquisire il parere ISPRA e adottare gli atti omessi nei termini stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioDanno da ritardo
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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