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Sentenza

Sentenza n. 802/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 705 del 17.02.2026 del Comune di Controne, con il quale è stata rigettata la richiesta di affissione del 15.01.2026;

Giustizia amministrativa202600708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di affissione di un manifesto relativo a una nuova richiesta, di contenuto analogo a quello già oggetto di un precedente diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione richiedente)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato il provvedimento comunale del 17 febbraio 2026, con cui era stata rigettata la richiesta di affissione presentata il 15 gennaio 2026, deducendo quattro motivi di violazione dell'art. 21 Cost., dell'art. 18 d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 1, comma 836, l. n. 160/2019, nonché di eccesso di potere per carenza assoluta del presupposto, difetto di istruttoria e motivazione, arbitrarietà e illogicità. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto impugnato fosse meramente confermativo di un precedente diniego, non impugnato, e ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito. Il giudice ha esaminato anche la legittimità del diniego, fondato per relationem sulle motivazioni del precedente atto: l'incoerenza tra il contenuto del manifesto e le finalità statutarie dell'associazione e un asserito "accanimento" dei suoi componenti nei confronti dell'amministrazione comunale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stata respinta l'eccezione di inammissibilità, poiché il provvedimento impugnato non costituiva atto meramente confermativo: riguardava una nuova istanza di affissione relativa a un manifesto distinto, sebbene di tenore analogo, e non una semplice richiesta di riesame del precedente diniego. Nel merito, il TAR ha ritenuto che il Comune disponga del potere di disciplinare e limitare le affissioni per esigenze di pubblico interesse, anche quando il messaggio non abbia natura commerciale, ma che tale potere non possa trasformarsi in censura del contenuto o della critica espressa. Il diniego era illegittimo perché le ragioni addotte non evidenziavano effetti pregiudizievoli per i fruitori del messaggio né specifiche modalità espressive eccedenti i limiti della critica e della libertà di opinione. L'incoerenza tra manifesto e finalità statutarie dell'associazione e il presunto "accanimento" contro l'amministrazione non integravano esigenze di pubblico interesse idonee a giustificare il rifiuto. Le spese sono state compensate, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 Cost.

    La libertà di manifestazione del pensiero, anche quando esercitata mediante affissione pubblicitaria, può incontrare limiti giustificati da esigenze di pubblico interesse, ma il potere amministrativo non può tradursi in censura del contenuto del messaggio.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 507/1993

    disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse

    Attribuisce al Comune il potere di disciplinare le modalità della pubblicità e stabilire limitazioni o divieti anche per messaggi non commerciali, purché fondati su concrete esigenze di pubblico interesse e adeguatamente motivati.

  • art. 18 d.lgs. n. 507/1993

    È richiamato tra le disposizioni dedotte dall'associazione, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione ulteriore da parte del giudice.

  • art. 1, comma 836, l. n. 160/2019

    È richiamato tra le disposizioni dedotte dall'associazione, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione ulteriore da parte del giudice.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e senza opposizioni.

Massime di principio

  • Il diniego adottato su una nuova istanza amministrativa, avente a oggetto un atto o un manufatto distinto da quello oggetto di una precedente determinazione, non è un atto meramente confermativo, anche quando richiami per relationem le motivazioni del precedente diniego; esso è autonomamente impugnabile.
  • Il Comune può disciplinare e limitare le affissioni pubblicitarie, comprese quelle finalizzate a diffondere messaggi sociali o politici e non meramente commerciali, quando sussistano concrete esigenze di pubblico interesse.
  • Il potere comunale di valutare il contenuto delle affissioni non può essere esercitato come potere di censura: il diniego deve indicare, con motivazione completa e ragionevole, gli effetti pregiudizievoli per i possibili fruitori del messaggio oppure le specifiche modalità espressive che eccedono i limiti della critica e della libertà di opinione.
  • La mera incoerenza tra il contenuto di un manifesto e le finalità statutarie dell'associazione richiedente, così come il generico atteggiamento polemico o l'asserito accanimento nei confronti dell'amministrazione, non costituiscono di per sé esigenze di pubblico interesse idonee a giustificare il diniego di affissione.
  • La libertà di critica e di opinione non richiede un linguaggio obiettivo e asettico, potendo esprimersi anche con toni coloriti e pungenti, entro i limiti derivanti dalla continenza espressiva e dalla tutela degli altri diritti costituzionalmente rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneRegolamenti e atti amministrativi generaliMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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