Sentenza del 06/05/2016 n. 9201 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha impugnato la decisione favorevole al contribuente sostenendo che, per il periodo d'imposta febbraio 2000-gennaio 2002, la tassa automobilistica non fosse dovuta in relazione all'esistenza o all'utilizzo del rimorchio, bensì alla massa rimorchiabile, cioè alla capacità tecnica di traino dell'automotrice risultante dalla carta di circolazione. La cessazione dalla circolazione del rimorchio, annotata nel 1995, e la riconsegna delle targhe erano quindi irrilevanti. La Regione ha inoltre contestato l'interpretazione dei giudici di merito, che avevano considerato il rimorchio come oggetto dell'imposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione, cassato senza rinvio la sentenza d'appello e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che, dal 1° gennaio 2000, la tassa riguarda la potenzialità di traino dell'automotrice, determinata sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella carta di circolazione, indipendentemente dall'esistenza fisica o dall'effettivo utilizzo del rimorchio. L'eventuale rinuncia alla capacità di traino avrebbe dovuto essere richiesta e annotata sulla carta di circolazione dell'autocarro; nel caso concreto la richiesta era stata presentata solo il 9 luglio 2004, dopo il periodo contestato. L'eccezione di prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente documentata né proposta con autonomo motivo di ricorso incidentale condizionato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 600 euro per compensi e 150 euro per esborsi, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 39 del 1953, art. 2, lett. d)
Prevedeva la tassa automobilistica per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, commisurata alla portata.
Disciplina applicabile prima della modifica normativa intervenuta dal 1° gennaio 2000, quando l'imposizione era riferita direttamente ai rimorchi.
Legge n. 488 del 1999, art. 6, commi 22, 22-bis e 22-ter
La tassa sui rimorchi adibiti al trasporto di cose è stata sostituita dalla tassa sulla massa rimorchiabile.
A partire dal 2000, l'oggetto della tassazione è stato spostato dal rimorchio alla capacità tecnica di traino dell'automotrice.
Legge n. 342 del 2000, art. 61
Ha modificato la disciplina della tassa sulla massa rimorchiabile e introdotto i relativi parametri.
La tassa deve essere calcolata in base al peso massimo dei rimorchi trasportabili dall'automotrice, secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione e la tabella 2-bis.
D.P.R. n. 39 del 1953, art. 2, lett. d-ter), come novellato
La tassa automobilistica è commisurata al peso massimo dei rimorchi trasportabili dalle automotrici.
Il presupposto impositivo è la massa rimorchiabile potenziale dell'automotrice, non il possesso, l'esistenza materiale o l'utilizzo effettivo del rimorchio.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi invoca in Cassazione un'eccezione già proposta nei gradi precedenti deve indicare e documentare puntualmente dove e come essa sia stata formulata.
Art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per i periodi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina, la tassa sulla massa rimorchiabile dipende dalla capacità tecnica di traino risultante dalla carta di circolazione dell'automotrice, non dall'effettiva presenza o utilizzazione del rimorchio.
- La cessazione dalla circolazione del rimorchio, la rinuncia al suo utilizzo o la riconsegna delle targhe non escludono il tributo se la capacità di traino dell'automotrice resta formalmente indicata nei documenti di circolazione.
- Per evitare il tributo occorre presentare una specifica rinuncia alla potenzialità di traino e farla annotare sulla carta di circolazione dell'automotrice; un'annotazione effettuata solo sui documenti del rimorchio non è sufficiente.
- La rinuncia alla capacità di traino produce effetti, in linea generale, per il futuro e non elimina automaticamente l'obbligo relativo ai periodi d'imposta anteriori alla sua annotazione.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere tempestivamente proposte nei gradi di merito e adeguatamente documentate; in Cassazione non possono essere introdotte o sviluppate per la prima volta senza specifica indicazione degli atti precedenti.
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