Sentenza n. 365/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 347/2024 - RG n. 671/2024, pubblicata in data 29.07.2024, emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, notificata in data 12.08.2025 e passata in giudicato come da certificato della Cancelleria del Tribunale di Ancona del 20 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, regolarmente notificata al Ministero e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disposta l'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nel titolo giudiziale, oltre alle spese di lite. Hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. La procedibilità dell'azione è stata fondata sul decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione su istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece respinto la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di mancata esecuzione, di adottare misure coercitive e di riconoscere un indennizzo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta e ha rigettato la domanda di indennizzo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio previsto dall'art. 1, comma 121
È la disposizione sostanziale alla base del diritto riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile, in quanto compatibile, alle questioni processuali non disciplinate dal codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza notificata all'Amministrazione, quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, non accompagnata da specifiche contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e non comporta automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; quest'ultimo può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento dell'Amministrazione.
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