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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30910/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata e, per trasparenza, nei confronti del socio (nella specie erede di una precedente socia), per il recupero a tassazione del reddito di partecipazione relativo al 2005 ai fini IRPEF. L'Ufficio aveva ricostruito il reddito della società con metodo induttivo, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale, e la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo insussistenti i presupposti per l'accertamento induttivo, valorizzando la presenza di dichiarazioni dei redditi di anni diversi, scritture contabili depositate e comunicazione IVA, idonee a riscontrare la perdita di bilancio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione su un motivo nuovo in appello (erroneo utilizzo degli studi di settore); 2) violazione delle norme sull'accertamento d'ufficio e induttivo (artt. 39 e 41 d.P.R. 600/1973, art. 55 d.P.R. 633/1972, artt. 2697 e 2727 c.c.) per avere la CTR escluso la legittimità dell'accertamento nonostante l'omessa dichiarazione e gli indici presuntivi addotti dall'Ufficio; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR rideterminato l'imposta, pur in un giudizio tributario di impugnazione-merito; 4) violazione dell'art. 30 l. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c. per non avere applicato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili in una società a ristretta base sociale. Il contribuente non si è costituito in cassazione.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può ricorrere all'accertamento d'ufficio con presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; che il giudice tributario, ove annulli un avviso per ragioni di merito, deve comunque procedere alla rideterminazione della pretesa; e che non vi è vizio di ultrapetizione sul primo motivo perché la doglianza sul codice attività e sullo studio di settore risultava già introdotta in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione perché la questione decisa in appello non integra una domanda nuova, essendo stata già dedotta in primo grado la doglianza sul diverso codice attività e sul conseguente studio di settore applicato

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    art. 39, comma 1 lett. a) nonché art. 39, 2° comma lett. d)

    richiamato per distinguere l'accertamento induttivo ordinario dall'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione; nel caso di omessa dichiarazione l'Ufficio non è vincolato ai requisiti ordinari della prova presuntiva

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    consente, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento d'ufficio sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    richiamato come norma coerente con il potere di accertamento dell'Ufficio in presenza di omissione dichiarativa

  • art. 2697 c.c.

    l'allegazione di elementi presuntivi da parte dell'Ufficio comporta l'onere del contribuente di fornire prova contraria circa l'insussistenza o la minore entità del reddito accertato

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per le presunzioni, che nel caso di omessa dichiarazione possono essere anche supersemplici

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    il processo tributario è qualificato come giudizio di impugnazione-merito, non di mera impugnazione-annullamento

  • art. 30 l. 724/1994

    art. 30 l. n. 724/1994 e succ. modificazioni ed integrazioni (art. 1 l. n. 296/2006)

    richiamato in relazione alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale; il motivo è però assorbito

  • art. 1 l. 296/2006

    richiamato quale modifica/integrazione dell'art. 30 l. 724/1994 in tema di società di comodo e presunzioni collegate

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel terzo motivo per sostenere l'obbligo di decisione sul merito della pretesa

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza invocata nei motivi processuali

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi sostanziali

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio di nullità della sentenza invocata nel primo e terzo motivo

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973 consente all'Ufficio di determinare il reddito sulla base di qualsiasi dato o notizia acquisita, anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando l'Ufficio allega elementi presuntivi idonei a fondare l'accertamento in mancanza di dichiarazione, l'onere di dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito accertato si sposta sul contribuente.
  • Nel processo tributario, ove il giudice ritenga illegittimo l'avviso per ragioni di merito, non deve limitarsi all'annullamento dell'atto, ma deve rideterminare nel merito la pretesa impositiva entro i limiti del thema decidendum introdotto dal ricorso.
  • Non integra domanda nuova in appello la doglianza che sviluppi in modo coerente un fatto storico già dedotto in primo grado; il divieto riguarda l'introduzione di un diverso fatto costitutivo della pretesa o di un nuovo tema di indagine non dibattuto nel contraddittorio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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