Cassazione Civile, Ordinanza n. 30910/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata e, per trasparenza, nei confronti del socio (nella specie erede di una precedente socia), per il recupero a tassazione del reddito di partecipazione relativo al 2005 ai fini IRPEF. L'Ufficio aveva ricostruito il reddito della società con metodo induttivo, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale, e la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo insussistenti i presupposti per l'accertamento induttivo, valorizzando la presenza di dichiarazioni dei redditi di anni diversi, scritture contabili depositate e comunicazione IVA, idonee a riscontrare la perdita di bilancio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione su un motivo nuovo in appello (erroneo utilizzo degli studi di settore); 2) violazione delle norme sull'accertamento d'ufficio e induttivo (artt. 39 e 41 d.P.R. 600/1973, art. 55 d.P.R. 633/1972, artt. 2697 e 2727 c.c.) per avere la CTR escluso la legittimità dell'accertamento nonostante l'omessa dichiarazione e gli indici presuntivi addotti dall'Ufficio; 3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR rideterminato l'imposta, pur in un giudizio tributario di impugnazione-merito; 4) violazione dell'art. 30 l. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c. per non avere applicato la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili in una società a ristretta base sociale. Il contribuente non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può ricorrere all'accertamento d'ufficio con presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; che il giudice tributario, ove annulli un avviso per ragioni di merito, deve comunque procedere alla rideterminazione della pretesa; e che non vi è vizio di ultrapetizione sul primo motivo perché la doglianza sul codice attività e sullo studio di settore risultava già introdotta in primo grado.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude la violazione perché la questione decisa in appello non integra una domanda nuova, essendo stata già dedotta in primo grado la doglianza sul diverso codice attività e sul conseguente studio di settore applicato
art. 39 d.P.R. 600/1973
art. 39, comma 1 lett. a) nonché art. 39, 2° comma lett. d)
richiamato per distinguere l'accertamento induttivo ordinario dall'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione; nel caso di omessa dichiarazione l'Ufficio non è vincolato ai requisiti ordinari della prova presuntiva
art. 41 d.P.R. 600/1973
consente, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento d'ufficio sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente
art. 55 d.P.R. 633/1972
richiamato come norma coerente con il potere di accertamento dell'Ufficio in presenza di omissione dichiarativa
art. 2697 c.c.
l'allegazione di elementi presuntivi da parte dell'Ufficio comporta l'onere del contribuente di fornire prova contraria circa l'insussistenza o la minore entità del reddito accertato
art. 2727 c.c.
richiamato per le presunzioni, che nel caso di omessa dichiarazione possono essere anche supersemplici
art. 2 d.lgs. 546/1992
il processo tributario è qualificato come giudizio di impugnazione-merito, non di mera impugnazione-annullamento
art. 30 l. 724/1994
art. 30 l. n. 724/1994 e succ. modificazioni ed integrazioni (art. 1 l. n. 296/2006)
richiamato in relazione alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale; il motivo è però assorbito
art. 1 l. 296/2006
richiamato quale modifica/integrazione dell'art. 30 l. 724/1994 in tema di società di comodo e presunzioni collegate
art. 277 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel terzo motivo per sostenere l'obbligo di decisione sul merito della pretesa
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza invocata nei motivi processuali
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi sostanziali
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza invocata nel primo e terzo motivo
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. 600/1973 consente all'Ufficio di determinare il reddito sulla base di qualsiasi dato o notizia acquisita, anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- Quando l'Ufficio allega elementi presuntivi idonei a fondare l'accertamento in mancanza di dichiarazione, l'onere di dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito accertato si sposta sul contribuente.
- Nel processo tributario, ove il giudice ritenga illegittimo l'avviso per ragioni di merito, non deve limitarsi all'annullamento dell'atto, ma deve rideterminare nel merito la pretesa impositiva entro i limiti del thema decidendum introdotto dal ricorso.
- Non integra domanda nuova in appello la doglianza che sviluppi in modo coerente un fatto storico già dedotto in primo grado; il divieto riguarda l'introduzione di un diverso fatto costitutivo della pretesa o di un nuovo tema di indagine non dibattuto nel contraddittorio di primo grado.
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