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Sentenza

Sentenza n. 1342/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 652/2022, che aveva condannato il Ministero a pagare € 1.183,69 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 652/2022 del Tribunale ordinario di Bergamo, pubblicata il 10 novembre 2022, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 1.183,69 per Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Dopo la notifica del ricorso, il Ministero ha corrisposto quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che era venuta meno la contrapposizione tra le parti. Il pagamento tardivo ha confermato la fondatezza della pretesa; applicando il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, liquidandole in € 500,00 oltre oneri e accessori, ma compensandone la restante metà. Nella quantificazione ha considerato sia il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che ha pagato volontariamente, sia il carattere seriale e standardizzato del contenzioso, con oltre 250 ricorsi analoghi patrocinati dagli stessi difensori e conseguente riduzione dell’impegno professionale per ciascuna causa. È stata disposta la restituzione del contributo unificato, ove effettivamente versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, il sig. Francesco Dottore ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 652/2022, pubblicata in data 10.11.2022, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “condanna il MIUR a pagare a Dottore Francesco la somma di € 1.183,69 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.

    Le disposizioni disciplinano il giudizio di ottemperanza richiesto per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

    Quando la pretesa è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e viene meno la contrapposizione tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Analogamente alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione, anche nel caso in esame la situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori è identica, così come le questioni trattate, il che giustifica la liquidazione del compenso qui disposta, e stabilita nel dispositivo.

    Nel liquidare le spese di controversie seriali, caratterizzate da posizioni e questioni identiche e da attività professionale standardizzata ripartita su numerosi giudizi, è giustificato un proporzionale adeguamento del compenso.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, viene meno la contrapposizione tra le parti e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’Amministrazione adempie tardivamente al titolo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione se il pagamento conferma la fondatezza della pretesa.
  • Nella liquidazione delle spese di controversie seriali, il carattere standardizzato dell’attività e la ripartizione dell’impegno professionale su un elevato numero di giudizi analoghi possono giustificare una riduzione proporzionale del compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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