Cassazione Civile, Ordinanza n. 08645/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di tre soggetti che hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti per infiltrazioni d'acqua provenienti da una strada pubblica, asseritamente mal custodita e male manutenuta dal Comune. I proprietari del locale frantoio hanno chiesto il danno emergente per il danneggiamento dell'immobile; il titolare dei beni aziendali e dell'attività frantoiana ha chiesto sia il danno emergente per la perdita di attrezzature e impianti, sia il lucro cessante per la cessazione dell'attività produttiva disposta anche dall'autorità sanitaria. In primo grado le domande sono state accolte. In appello, la corte territoriale ha confermato il danno emergente ma, dopo una prima sentenza non definitiva e un'integrazione della consulenza contabile, ha rigettato la domanda di lucro cessante ritenendo non provata la consistenza reddituale dell'impresa e non accertabili i costi da detrarre dai ricavi presunti. Il ricorso principale censurava: 1) la violazione del vincolo derivante dalla sentenza non definitiva, sostenendo che la sussistenza del danno da mancato guadagno fosse già stata accertata; 2) la mancata liquidazione equitativa del lucro cessante ex artt. 1226 e 2056 c.c., assumendo che i ricavi lordi fossero già stati stimati e che i costi dovessero essere allegati e provati dal danneggiante; 3) l'omessa valutazione delle osservazioni critiche alla consulenza integrativa e l'asserito contrasto tra le due consulenze. Il Comune aveva proposto ricorso incidentale condizionato contro la sentenza non definitiva, rimasto però subordinato all'accoglimento del principale.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito quello incidentale condizionato. Ha ritenuto che la sentenza non definitiva non avesse già deciso sulla sussistenza del lucro cessante, ma avesse lasciato sub iudice anche tale profilo, riservandone l'accertamento alla fase successiva. Ha inoltre escluso i presupposti per la liquidazione equitativa del danno da mancato guadagno, poiché tale rimedio è sussidiario e richiede un danno certo, oggettivamente accertato e una difficoltà di prova non imputabile alla parte onerata della prova. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva accertato la mancanza di riscontri istruttori sia sui ricavi pregressi sia sui costi, imputando l'insufficienza probatoria all'inerzia del danneggiato, che non aveva fornito dati contabili o fiscali idonei a dimostrare consistenza, redditività, fatturato e utili dell'impresa. È stata anche respinta la censura sull'omesso esame delle osservazioni tecniche, ritenute non puntuali né specifiche rispetto al contenuto decisivo dell'elaborato peritale. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 279 c.p.c.
Richiamato per distinguere gli effetti della sentenza non definitiva e il vincolo del giudice sulle questioni già decise rispetto a quelle ancora riservate alla decisione finale.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammessa solo in presenza di un danno certo e di una impossibilità o grave difficoltà oggettiva di precisa stima, non dipendente da inerzia probatoria della parte onerata.
art. 2056 c.c.
Nel danno aquiliano, anche il lucro cessante è suscettibile di valutazione equitativa solo quando ne siano provati i presupposti e la stima esatta sia impossibile o molto difficile.
art. 2043 c.c.
Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana, in relazione alla domanda risarcitoria per i danni da infiltrazioni.
art. 2697 c.c.
L'onere di fornire elementi contabili o fiscali idonei a dimostrare il lucro cessante grava sul danneggiato che lo allega.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per omesso esame di fatti decisivi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 335 c.p.c.
Richiamato per la riunione delle impugnazioni proposte avverso pronunce diverse ma relative alla medesima domanda e alle stesse parti.
art. 2082 c.c.
Utilizzato per affermare che l'impresa individuale deve coprire i costi con i ricavi, non essendo necessario che sia lucrativa in senso assoluto.
art. 2246 c.c.
Richiamato in collegamento con il criterio economicistico dell'impresa individuale e la necessità di copertura dei costi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- La sentenza non definitiva vincola il giudice d'appello solo sulle questioni effettivamente decise; se la decisione riserva espressamente anche l'accertamento di una voce di danno, il giudice della fase successiva può ancora escluderne la sussistenza.
- La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non può essere usata per supplire a carenze probatorie imputabili alla parte che aveva l'onere di provare il pregiudizio.
- Per il lucro cessante occorre una prova, almeno presuntiva, della concreta utilità patrimoniale perduta; in mancanza di dati contabili o fiscali sulla redditività dell'attività, non è consentita una stima equitativa fondata su mere ipotesi.
- Se il computo dei ricavi presunti è ricavato da dati esterni e non da documentazione dell'impresa, il giudice può negarne la sufficienza probatoria e rigettare la domanda se mancano anche elementi sui costi e sulla redditività dell'attività.
- L'omesso esame dei rilievi critici alla consulenza tecnica è deducibile solo quando le osservazioni siano puntuali, specifiche e decisive; rilievi generici o non coerenti con il nucleo della decisione non incidono sulla validità della motivazione.
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