Cassazione Penale, Sentenza n. 19732/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che tra due sentenze di applicazione della pena per furti di autovetture (15/12/2022 e notte tra 27/12/2022 e 28/12/2022) venisse riconosciuta la continuazione. Il Tribunale di Lecce ha respinto l'istanza ritenendo che: a) la procedura indicata dall'istante era errata (per trattarsi di sentenze di applicazione pena l'istanza avrebbe dovuto seguire l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.); b) mancavano elementi concreti a favore di un progetto criminoso unitario: i reati, pur simili, sarebbero nati da spinte estemporanee allorché il ricorrente avrebbe visto i veicoli parcheggiati e sono stati commessi in luoghi diversi; il fatto di essere trovato con arnesi atti allo scasso dimostra soltanto indole a delinquere e non la programmazione del secondo reato. Il ricorrente contestava (1) l'errata qualifica procedurale dell'ordinanza, sostenendo che, avendo il giudice rilevato l'inammissibilità per difetto di procedura, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. e non decidere nel merito; (2) la valutazione di merito, affermando che circostanze, modalità e tempo deponevano per l'unicità del disegno criminoso, e che il possesso di arnesi atto allo scasso attestava una programmazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la doppia motivazione dell'ordinanza (profilo procedurale e merito): il ricorrente avrebbe dovuto censurare entrambe le motivazioni per evitare aspecificità dell'impugnazione. Sul merito, la Corte ha confermato che non sussistevano indicatori sufficienti di un disegno criminoso unitario; il possesso di arnesi atti allo scasso prova solo propensione a delinquere e non la programmazione del secondo reato. Ha richiamato la giurisprudenza che richiede elementi concreti quali omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione delle condotte. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Secondo il Tribunale l'istanza avversaria, essendo riferita a sentenze di applicazione della pena, avrebbe dovuto essere proposta secondo tale procedura; l'errata indicazione della procedura è stata però considerata insieme al merito
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il ricorrente sosteneva che, avendo il giudice rilevato l'inammissibilità per difetto di procedura, avrebbe dovuto limitarsi a dichiararla ai sensi di questa norma e non decidere nel merito; la Corte ha ritenuto invece legittima la doppia motivazione del provvedimento
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento conseguenti al rigetto del ricorso
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Richiama i criteri per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato
Sez. 1, Sentenza n. 38881 del 14/07/2023 (Attanasio)
Principio secondo cui la doppia motivazione del provvedimento impone all'impugnante di censire entrambe le ragioni per evitare aspecificità dell'impugnazione
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)
Conferma che in sede di esecuzione grava sul condannato che invoca la continuazione l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno del medesimo disegno criminoso; la mera contiguità cronologica o identità di titolo di reato non è sufficiente
Massime di principio
- Quando si chiede il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l'onere probatorio grava sull'istante: bisogna allegare elementi specifici e concreti a favore di un medesimo disegno criminoso, non bastano deduzioni generiche.
- Il possesso di arnesi atti allo scasso o la ripetizione di reati della stessa tipologia possono indicare una propensione o abitudine criminosa ma non provano, da soli, la programmazione unitaria dei reati.
- I criteri utili per valutare la continuazione comprendono omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di esecuzione, cause e sistematicità; è necessaria la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
- Se un provvedimento contiene doppia motivazione (profilo procedurale e di merito), chi impugna deve censire entrambe le motivazioni; altrimenti l'impugnazione può essere dichiarata aspecifica.
- Un errore procedurale formale nell'indicazione della procedura non impedisce al giudice, in alcuni casi, di esaminare anche il merito; tuttavia la parte può eccepire la corretta qualificazione procedurale secondo le norme applicabili.
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