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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34804/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 23 gennaio 2025 della Corte d'appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pistoia il 26 maggio 2023: aveva confermato la responsabilità per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestato al capo b), rideterminando la pena in un anno e sei mesi di reclusione, e aveva dichiarato di non doversi procedere per il reato al capo a). Con il primo motivo la difesa ha denunciato manifesta illogicità della motivazione e incompletezza delle indagini fiscali, lamentando che non fosse stato accertato se l'attività fosse svolta altrove rispetto ai luoghi ispezionati, se l'imputato operasse personalmente o tramite personale irregolare, se i destinatari avessero completato i lavori fatturati e quali adempimenti fiscali fossero stati svolti dai professionisti delegati. Con il secondo motivo ha dedotto carenza di motivazione sulla pena. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e ripetitivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che la Corte d'appello aveva richiamato dettagliatamente il quadro probatorio e risposto alle doglianze difensive; la motivazione di merito aveva inoltre rilevato che la difesa non aveva fornito elementi sull'effettività, sull'oggetto e sulle modalità delle prestazioni, né spiegazioni per l'assenza di dichiarazioni e pagamenti fiscali, dipendenti, rapporti con fornitori, utenze, mezzi di trasporto, contratti di leasing e una sede idonea, nonché per l'irreperibilità dell'imputato presso l'indirizzo formalmente associato all'attività. Sul secondo motivo ha ritenuto coerente la motivazione della pena, fondata sulla gravità non scarsa del reato, sulle modalità e sull'oggetto della condotta e sulla marcata capacità a delinquere desunta dai precedenti, da condanne successive ai fatti e dal modus operandi. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    ha confermato la responsabilità penale per il reato a lui ascritto al capo b), di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma individua il reato per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato; la pronuncia non sviluppa un'ulteriore interpretazione della fattispecie sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

    Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili le doglianze di legittimità generiche o meramente ripetitive di censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando si risolvono nella sostanziale negazione delle risultanze probatorie senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La motivazione sulla determinazione della pena è adeguata quando espone in modo coerente le ragioni della commisurazione, facendo riferimento alla gravità del reato, alle modalità e all'oggetto della condotta e agli elementi relativi alla capacità a delinquere dell'imputato.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nel caso deciso, la Corte ha escluso che l'imputato fosse privo di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale

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