Cassazione Penale, Sentenza n. 39894/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B perché il reato è estinto per prescrizione. Per il residuo capo C la Corte ha rideterminato la pena in 1.200,00 euro di multa ai sensi dell'art. 620, lett. l) c.p.p. Le statuizioni civili non sono state contestate e pertanto restano immodificate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zappa Angelo ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna del Tribunale di Biella per i reati ascritti ai capi B (art. 582 e 583 c.p.) e C (art. 582 c.p.). Il motivo principale del ricorso in Cassazione è l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B: il fatto è stato commesso il 13/08/2013 e, secondo il ricorrente, la prescrizione è maturata il 13/01/2021, quindi anteriormente alla sentenza di appello dell'11/03/2024. Il difensore di fiducia, avv. Erica Vasta, ha fatto pervenire memoria il 20/09/2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso. Non sono state dedotte censure sulla responsabilità penale relativa al capo C.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma richiamata come elemento del fatto contestato (reato ascritto ai capi B e C). Nel provvedimento è indicata quale disposizione che incrimina la condotta per la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile.
art. 583 cod. pen.
Norma richiamata congiuntamente all'art. 582 c.p. per la tipizzazione/contestazione nel capo B; nel contesto del provvedimento è impiegata per la qualificazione del reato con le circostanze aggravanti o specifiche previste dalla norma.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (tra cui l'estinzione del reato) e di adottare il provvedimento consequenziale anche in assenza di eccezione di parte.
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv. 266818
La giurisprudenza di legittimità ha ammesso che in Cassazione possa essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche con un unico motivo, imponendo al giudice il potere/dovere di declarare la non punibilità se ciò risulta dal materiale processuale.
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, nelle ipotesi previste, di rideterminare la pena relativa ai residui reati quando annulla in parte la decisione impugnata; qui è stato usato per fissare la sanzione in 1.200,00 euro di multa per il capo C.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'estinzione e la Cassazione può annullare senza rinvio per quella parte.
- In Cassazione è ammissibile dedurre l'estinzione per prescrizione anche se la questione non è stata sollevata in grado di merito, in virtù della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Quando in un unico procedimento alcuni capi si estinguono e altri residuano, la Cassazione può annullare la parte estinta e rideterminare la pena per il residuo ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- È essenziale verificare con precisione le date di consumazione del reato e i termini di prescrizione per valutare tempestivamente l'opportunità di eccepire l'estinzione o chiedere la declaratoria d'ufficio.
- La mancanza di eccezione da parte del difensore in sede di merito non impedisce la declaratoria d'ufficio da parte del giudice né l'accoglimento della questione in Cassazione quando i presupposti sono pacifici e documentabili.
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