Sentenza del 10/02/2016 n. 2622 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una cartella notificata il 16 settembre 2005, relativa a imposte dirette e IVA derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione Unico 2001 per l'anno 2000. Ha dedotto tre motivi: la nullità del giudizio d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione; l'illegittima introduzione in appello del rilievo relativo al condono tombale; l'erronea attribuzione al condono di efficacia preclusiva rispetto alle contestazioni del contribuente. In via originaria aveva inoltre contestato la tardività e il difetto di motivazione della cartella e l'assenza dei presupposti per l'IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha ritenuto non necessario il contraddittorio con il concessionario, poiché le contestazioni riguardavano il rapporto tributario e quindi la legittimazione passiva spettava all'ente creditore. Ha inoltre stabilito che l'intervenuto condono tombale poteva essere rilevato anche per la prima volta in appello e che la definizione automatica rendeva definitiva la liquidazione delle imposte dichiarate, precludendo al contribuente contestazioni fondate su fatti relativi agli anni condonati. Tale preclusione non si estende però ai crediti del contribuente e, in materia di IVA, la disciplina del condono deve essere disapplicata per contrasto con il diritto dell'Unione europea.
Norme richiamate
Artt. 102 e 331 c.p.c.
La mancata chiamata in giudizio del concessionario della riscossione non determina nullità quando la controversia riguarda il rapporto tributario e il concessionario non è litisconsorte necessario.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Il rilievo del condono tombale non costituisce una nuova eccezione tecnica preclusa in appello, poiché può essere rilevato anche d'ufficio.
Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
Consente la produzione in appello di documenti idonei a dimostrare l'intervenuta definizione agevolata, anche quando il condono viene fatto valere per la prima volta in secondo grado.
Artt. 7 e 9 della Legge n. 289/2002, legge finanziaria 2003
L'art. 9 disciplina la definizione automatica dei periodi d'imposta pregressi; il comma 9, terzo periodo, stabilisce che la definizione non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni.
Il condono tombale comporta la definitività della liquidazione delle imposte dichiarate e impedisce al contribuente di coltivare contestazioni relative agli anni condonati. Non incide invece, in linea generale, sui crediti e sui rimborsi del contribuente né impedisce al fisco di contestare crediti inesistenti.
Art. 9, comma 10, lett. a), della Legge n. 289/2002
Il perfezionamento della definizione automatica preclude gli accertamenti tributari nei confronti del dichiarante e dei coobbligati, consolidando il rapporto fiscale relativo ai periodi condonati.
Art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992
Quando la definizione agevolata elimina l'oggetto della controversia, può determinarsi la cessazione della materia del contendere.
Art. 2 e art. 22 della sesta direttiva IVA; art. 10 del Trattato CE
Le norme dell'Unione europea sull'IVA impediscono l'applicazione di un condono tombale nazionale che comprometta seriamente il funzionamento del sistema comune dell'imposta.
Massime di principio
- Quando un contribuente aderisce validamente a un condono tombale, deve normalmente considerare definitiva la posizione fiscale relativa agli anni condonati: non può, di regola, continuare a contestare imposte o pretese fondate su quei periodi.
- La scelta tra condono e prosecuzione della controversia è alternativa: il contribuente deve scegliere tra i benefici della definizione agevolata e la possibilità di ottenere, tramite il giudizio ordinario, riduzioni, rimborsi o detrazioni.
- Il condono può essere fatto valere anche in appello e può essere rilevato d'ufficio, se risulta dagli atti o viene provato tramite documenti prodotti nel giudizio.
- Le contestazioni sulla tempestività o sulla legittimità sostanziale della cartella riguardano normalmente l'ente titolare del credito, non il concessionario della riscossione; quest'ultimo non deve necessariamente partecipare al giudizio.
- La preclusione derivante dal condono riguarda principalmente i debiti tributari e non elimina automaticamente crediti, rimborsi o detrazioni spettanti al contribuente, salvo che si tratti di crediti inesistenti.
- In materia di IVA, le definizioni nazionali devono essere valutate alla luce del diritto dell'Unione europea: un condono che impedisca controlli sostanziali sull'imposta può essere disapplicato.
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