Sentenza del 08/02/2017 n. 3344 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 5 febbraio 2009, la cui riscossione era stata ritenuta decaduta perché il termine biennale sarebbe scaduto il 31 dicembre 2008. Serit sosteneva che il ricorso della contribuente fosse tardivo, poiché notificato il 6 aprile 2009, oltre il termine di 60 giorni. La contribuente replicava che il termine scadeva il 6 aprile 2009 e che, per la notificazione a mezzo posta, rilevava comunque la data di spedizione, il 3 aprile 2009. L'Agenzia delle entrate contestava inoltre la propria legittimazione passiva, sostenendo che, in caso di vizi propri della cartella, il contraddittorio dovesse instaurarsi esclusivamente nei confronti del concessionario della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Serit sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto tempestivo il ricorso della contribuente: il termine di 60 giorni decorrente dal 5 febbraio 2009 scadeva il 6 aprile 2009, non il 5 aprile, e la notificazione postale era comunque tempestiva in base alla data di spedizione. La Corte ha corretto la motivazione della Commissione regionale, confermando però il risultato favorevole alla contribuente. Ha inoltre ritenuto infondato il ricorso incidentale dell'Agenzia: l'eccezione di difetto di legittimazione era stata considerata assorbita dalla decadenza e l'Agenzia non aveva indicato quale concreto pregiudizio le fosse derivato dalla mancata declaratoria di inammissibilità. Serit è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro per compensi, 100 euro per esborsi, oltre spese generali e accessori; le spese tra le altre parti sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16
Richiamato da Serit in relazione alla dedotta tardività del ricorso; la censura è stata respinta perché il ricorso della contribuente risultava comunque tempestivo.
Codice civile, art. 2969
Invocato da Serit per sostenere la rilevabilità d'ufficio della decadenza, in quanto materia sottratta alla disponibilità delle parti. La Corte non ha accolto il ricorso perché ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 4
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti, rispettivamente per violazione di legge e per nullità della sentenza o del procedimento.
Codice di procedura civile, art. 112
L'Agenzia ne ha dedotto la violazione per omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva. La Corte ha escluso la violazione, rilevando che la questione era stata considerata assorbita.
Costituzione, art. 111
Richiamato dall'Agenzia in materia di contraddittorio e giusto processo.
Codice di procedura civile, artt. 101, 102 e 107
Richiamati in tema di contraddittorio, litisconsorzio necessario e chiamata di terzi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 14
La Corte ha ribadito che, nelle controversie relative a vizi propri della cartella imputabili al concessionario, il legittimato passivo è il concessionario stesso e non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore.
Massime di principio
- Nel calcolo del termine di 60 giorni per impugnare un atto tributario, il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione e scade nel giorno corrispondente del secondo mese, con proroga se necessario; nel caso concreto, dalla notifica del 5 febbraio il termine scadeva il 6 aprile.
- Per la notificazione dell'impugnazione effettuata a mezzo posta, nei rapporti del notificante assume rilievo la data di spedizione, purché siano rispettate le modalità previste dalla legge.
- Una sentenza può essere confermata anche quando la Corte corregge la motivazione del giudice di merito, se il dispositivo è giuridicamente corretto e l'interesse a impugnare deriva soltanto dalla motivazione errata.
- Quando si contestano vizi propri della cartella di pagamento imputabili al concessionario, il ricorso deve essere normalmente rivolto contro il concessionario, senza necessità di integrare successivamente il contraddittorio con l'ente impositore.
- La mancata declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione non determina necessariamente la cassazione della sentenza se la parte che la invoca non dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'omissione.
- La decadenza dalla riscossione deve essere verificata confrontando la data in cui l'accertamento è divenuto esecutivo con il termine previsto dalla normativa applicabile; una cartella notificata oltre il termine decadenziale può essere annullata.
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