Cassazione Civile, Sentenza n. 1484/2020 del 23/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall’avviso di accertamento emesso dalla società di gestione per il pagamento della TIA relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Il contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo grado, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 31 agosto 2015, aveva accolto il suo appello, ritenendo che gli enti locali potessero continuare ad applicare la TIA 1 soltanto se il passaggio dalla TARSU fosse stato deliberato prima del 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 238, comma 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e l’erroneità della valutazione sulla legittimità della deliberazione comunale n. 44 del 2006; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva considerato il principio enunciato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4756/2013.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, trattati congiuntamente perché riferiti alla medesima questione interpretativa. Ha stabilito che, dal 29 aprile 2006, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 e la soppressione della TIA 1, i Comuni che non avevano già deliberato il passaggio dalla TARSU alla TIA 1 non potevano istituire successivamente tale tariffa; fino all’adozione della nuova disciplina attuativa potevano invece continuare ad applicarsi le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati. La deliberazione del Comune di Latina del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1, era dunque illegittima e non poteva fondare la pretesa relativa alle annualità contestate. La Corte ha compensato integralmente le spese per l’obiettiva incertezza del quadro normativo e per le oscillazioni giurisprudenziali, e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La soppressione della TIA 1 dal 29 aprile 2006 ha fatto cessare il regime transitorio collegato alla sua istituzione. La salvaguardia riguardava soltanto le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati; non autorizzava l’istituzione successiva della TIA 1.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 1
“La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.”
La TIA 1 è stata soppressa dalla data di entrata in vigore del Codice dell’ambiente, il 29 aprile 2006, fatta salva la disciplina transitoria espressamente prevista dal comma 11.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La disposizione consente, in attesa del regolamento attuativo e degli adempimenti per la nuova tariffa, la prosecuzione delle sole discipline regolamentari già vigenti. Non consente ai Comuni ancora assoggettati alla TARSU di passare dopo il 29 aprile 2006 alla TIA 1.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
La continuità normativa salvaguardava i provvedimenti attuativi già adottati in base alla disciplina precedente, non un potere di adottarne di nuovi per istituire la TIA 1 dopo la sua soppressione.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).
Il regime transitorio previsto per il passaggio dalla TARSU alla TIA 1 non è proseguito oltre la soppressione della TIA 1 intervenuta il 29 aprile 2006.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, sulla dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Dalla soppressione della TIA 1, disposta con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 il 29 aprile 2006, discende che un Comune che a quella data non avesse già deliberato il passaggio dalla TARSU alla TIA 1 non poteva istituire quest’ultima successivamente.
- La clausola transitoria dell’art. 238, comma 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006 consente la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti in attesa della nuova tariffa; non attribuisce un potere di nuova istituzione della TIA 1 né mantiene in vita il precedente regime transitorio oltre la soppressione di tale tariffa.
- La salvaguardia prevista dall’art. 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 152 del 2006 riguarda i provvedimenti attuativi già adottati in base alla disciplina previgente, e non permette di adottare dopo il 29 aprile 2006 nuovi provvedimenti diretti a istituire la TIA 1.
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