Cassazione Penale, Ordinanza n. 28732/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte di appello alla pena di euro 150 di ammenda per il reato di cui all'art. 659 c.p., ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avesse omesso o illogicamente valutato elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure investivano il trattamento sanzionatorio e miravano a una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, avendo la Corte territoriale valorizzato correttamente la reiterazione della condotta illecita e i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 659 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna già pronunciata nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non ne ridiscute l'accertamento, limitandosi al controllo sul diniego delle attenuanti generiche.
circostanze attenuanti generiche
la loro concessione è rimessa alla valutazione del giudice di merito; il diniego è censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione manifesta o illogicità, non per mera richiesta di rivalutazione del trattamento punitivo.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con valutazione dei profili di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi ostativi quali la reiterazione della condotta e i precedenti penali dell'imputato; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
- La doglianza che si limiti a contestare l'apprezzamento discrezionale del giudice sul dosaggio della pena o sulle attenuanti generiche è inammissibile se non evidenzia un reale vizio logico o giuridico della motivazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ove siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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