Cassazione Penale, Sentenza n. 17337/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Venezia per una rapina in banca e per il furto dell'autovettura utilizzata per la fuga. Ruiu ha censurato la valutazione delle chiamate in correità rese dai coimputati (Pisco e Vigoriti), l'utilizzo dei tabulati telefonici alla luce del D.L. 132/2021 conv. in L.178/2021 e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Pisco ha dedotto l'assenza di querela per il reato di cui all'art. 625 n.7 c.p. e ha sostenuto che la dichiarazione di Vigoriti di aver rubato l'auto escluderebbe la sua responsabilità per il furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: erano, infatti, imperniati su questioni di merito e reiterative rispetto a censure già esaminate dal giudice di merito, quindi non conformi ai parametri di ammissibilità dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto che le chiamate in correità dei coimputati fossero intrinsecamente attendibili e reciprocamente riscontrate, con ulteriori riscontri estrinseci (noleggio di un furgone descritto nelle dichiarazioni, riscontri dai tabulati telefonici compatibili con la narrazione). I tabulati non sono stati considerati prova unica ma elemento corroborante. Quanto alla presunta mancanza di querela per il reato previsto dall'art. 625 n.7, la Corte ha rilevato che, dopo la modifica normativa (D.lvo 10/10/2022 n.150), la persona offesa è stata regolarmente interpellata e ha prodotto querela in udienza. La dichiarazione di Vigoriti di aver preso la vettura non ha escluso la responsabilità del Pisco, poiché emergeva una responsabilità in concorso morale. Per effetto della inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
menzionato nella decisione
Parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione: non sono ammissibili ricorsi che si limitino a dedurre censure di merito o a proporre una diversa valutazione delle risultanze probatorie riservata al giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
menzionato nella decisione
Conseguenza dell'inammissibilità: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 625 n. 7 cod. pen.
menzionato nella decisione
Delitto contestato (furto con le caratteristiche indicate dal capo d'imputazione); dopo la modifica normativa che ne ha reso la procedibilità a querela di parte, la presenza della querela della persona offesa è condizione procedurale che, nel caso concreto, è stata adempiuta con la querela prodotta in udienza.
D.L. 132/2021 conv. in L. 178/2021
menzionato nella decisione
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'utilizzo dei tabulati telefonici; la Corte ha comunque ritenuto che i tabulati possano essere utilizzati come riscontro extrinseco alle dichiarazioni di correità purché non costituiscano l'unico elemento probatorio.
D.lvo 10/10/2022 n.150
menzionato nella decisione
Ha modificato la procedibilità del reato di cui all'art. 625 n.7 rendendolo procedibile a querela di parte; la Corte ha verificato che la persona offesa è stata interpellata e ha prodotto querela in udienza, rendendo inammissibile la contestazione procedurale.
Giurisprudenza (Sez. 4, Sent. n. 5821/2004)
Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004, Rv. 231301
Principio richiamato: la chiamata in correità può assumere valore probatorio se dotata di attendibilità intrinseca e riscontrata da elementi estrinseci; tali riscontri non devono essere necessariamente prove autosufficienti.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 9836/2015)
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460
Principio richiamato in tema di attenuanti generiche: la concessione richiede l'indicazione e l'accertamento di elementi concreti idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; l'assenza di elementi specifici nella richiesta legittima un diniego motivato con il mero richiamo all'assenza di elementi positivi negli atti.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile proporre una 'rilettura' del merito: i ricorsi devono sollevare questioni di diritto o vizi procedurali rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; le censure esclusivamente di merito sono inammissibili.
- Le dichiarazioni di correità possono fondare una condanna se sono intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci; tali riscontri possono essere di qualsiasi natura (documentale, logistica, altra chiamata in correità autonoma) e non necessitano di essere prova autosufficiente.
- I tabulati telefonici possono essere utilizzati come elemento di riscontro alle dichiarazioni testimoniali, purché non costituiscano l'unico elemento probatorio decisivo.
- Se una fattispecie è resa procedibile a querela per effetto di modifiche legislative, è fondamentale verificare che la querela della persona offesa sia presente negli atti; la sua assenza rappresenta un'eccezione procedurale rilevabile.
- La domanda di riconoscimento delle attenuanti generiche deve specificare fatti e circostanze concreti: l'assenza di elementi di fatto nella richiesta legittima un diniego motivato dalla mancanza di riscontri positivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17321/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17326/2024 del 26/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →