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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23863/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per più episodi di cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Le censure principali riguardano: (i) l'insufficienza e l'errore di valutazione delle intercettazioni (sms e ambientali) e del riconoscimento delle voci/utenze telefoniche; (ii) la mancata qualificazione dei fatti nella più lieve ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 (lieve entità) per assenza di determinazione del principio attivo/quantità nette; (iii) l'omessa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione; (iv) per Topanxha, il mancato riconoscimento della continuazione tra la pena imposta nel presente procedimento e una precedente sentenza irrevocabile; (v) questioni probatorie connesse alla mancanza di osservazioni dirette e alla compatibilità con misure alternative (detenzione domiciliare e orari di lavoro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi, nella quasi totalità, infondati o inammissibili. Ha richiamato il principio per cui l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni e degli elementi fattuali è questione di merito riservata ai giudici di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità. Ha confermato la correttezza della motivazione di merito (anche tramite rinvio per "relationem" alla motivazione del GIP, in presenza di "doppia conforme"). Ha respinto le doglianze relative alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, ritenendo valutazione complessiva dei giudici conforme alla giurisprudenza; ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione per Topanxha; ha ritenuto legittima la valutazione negativa sulla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. In conclusione, sono state confermate le condanne e le pene irrogate in sede di merito (nessun annullamento con rinvio è stato disposto).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che punisce la produzione, il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti; il comma 5 disciplina la fattispecie di lieve entità che richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e grado di purezza per riconoscere la ridotta offensività. La Corte ha richiamato che il giudice deve valutare tutti gli elementi e può escludere la lieve entità se anche uno solo di tali elementi porta ad escludere la minima offensività.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte d'Appello aveva assolto gli imputati da tale accusa e la Cassazione non ha modificato tale esito.

  • Codice di procedura penale, art. 533, comma 1

    Riferito nella doglianza circa la motivazione: disciplina i requisiti della motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione di appello, anche per relationem, fosse congrua e sufficiente.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione); la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulle interpretazioni delle intercettazioni.

  • Costituzione, art. 27

    Principio di individualizzazione della pena e proporzionalità; richiamato quale criterio che il giudice deve tenere presente nella determinazione della pena e nel valutare la non concessione delle attenuanti nella massima estensione.

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni (telefoniche, ambientali, sms) e il riconoscimento delle voci sono profili di fatto riservati ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • In presenza di una sentenza "doppia conforme" (pronuncia del GIP confermata in appello), la Corte d'appello può limitarsi a rinviare per relationem alla motivazione del primo giudice; ciò riduce lo spazio per censure di merito in cassazione.
  • Per ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/1990, occorre un'apprezzamento complessivo e motivato di mezzi, modalità, circostanze, quantità e grado di purezza: la sola assenza del sequestro o la mancata determinazione del principio attivo non determina automaticamente il favor rei.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non richiede che il giudice discuta in modo analitico ogni elemento favorevole prospettato dall'imputato; è sufficiente una motivazione coerente che indichi elementi ostativi di rilevanza preponderante e la congruità del trattamento sanzionatorio complessivo.
  • Il riconoscimento della continuazione tra più condanne richiede prova di un disegno criminoso unitario (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, modalità e pianificazione); la mera similitudine tipologica o la ripetizione di reati nel tempo non è sufficiente.

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