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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25451/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma d'appello per due motivi: (1) violazione degli artt. 3 e 76 d.lgs. n.159/2011 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.2/2023, sostenendo che l'avviso orale del Questore non poteva vietare il possesso/uso di apparati di comunicazione radiotrasmittente (qui due ricetrasmittenti), poiché la Consulta avrebbe escluso tale potere rispetto ai telefoni cellulari e tale principio sarebbe estensibile ad altri strumenti di comunicazione; (2) violazione dell'art.707 c.p. e vizio di motivazione: contestava che gli strumenti rinvenuti (taglierino, cacciavite, chiave artigianale, guanti) fossero detenuti per uso lecito (esigenze tecniche/meccaniche) e non per finalità di scasso, chiedendo la revisione della qualificazione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il profilo costituzionale: la sentenza n.2/2023 della Consulta ha censurato l'inclusione dei telefoni cellulari tra gli apparati il cui possesso/uso il Questore può vietare, per la loro universalità d'uso e l'incidenza sul diritto di comunicare; tuttavia la pronuncia è limitata ai telefoni mobili e non ha escluso la possibilità che il Questore vieti altri apparati radiotrasmittenti meno diffusi e idonei a facilitare attività illecite (es. walkie-talkie/ricetrasmittenti come quelle in uso al ricorrente). Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, in presenza delle qualità soggettive (pregiudicato per delitti a motivi di lucro), il possesso di arnesi atti allo scasso integra il reato previsto dall'art.707 c.p. salvo che l'imputato fornisca una giustificazione dell'attuale destinazione lecita; la motivazione distrettuale è stata ritenuta congrua perché gli oggetti erano custoditi nel cruscotto dell'auto, prontamente utilizzabili, e non vi erano giustificazioni verificabili al momento del controllo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte con le misure di prevenzione personali (avviso orale). La Corte ha ritenuto applicabile la sanzione quando l'avviso orale legittimamente proibiva il possesso/uso di apparati radiotrasmittenti diversi dai telefoni cellulari.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    "qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati..."

    L'elenco degli oggetti che il Questore può vietare è valido, ma la Corte Costituzionale ha escluso la legittimità del divieto generalizzato solo nei confronti dei telefoni cellulari, alla luce della loro particolare diffusione e della tutela costituzionale della libertà di comunicare.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 2 del 2023

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inclusione dei telefoni cellulari tra gli apparati il cui possesso/uso il Questore può vietare con avviso orale, perché tale divieto incide sul diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza e richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.15 Cost.; la pronuncia è limitata ai telefoni mobili e non ha esteso la censura ad altre radiotrasmittenti meno diffuse.

  • art. 707 cod. pen.

    "chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni."

    La norma stabilisce che, una volta accertata la qualità personale dell'agente (pregiudicato per reati a motivi di lucro) e il possesso degli strumenti, grava sull'imputato l'onere di dimostrare la giustificazione dell'attuale destinazione lecita degli oggetti; la Corte ha confermato che la giustificazione deve essere verificabile rispetto al momento del rinvenimento.

  • art. 15 Cost.

    Riferimento costituzionale richiamato: le restrizioni sulla libertà di comunicare (in particolare per telefoni mobili) richiedono garanzia della riserva di legge e motivazione e intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Giurisprudenza della Cassazione (diverse sezioni)

    Principi consolidati richiamati: sufficienza del possesso o immediata disponibilità degli arnesi ai fini della configurabilità del reato ex art.707; gravame probatorio a carico dell'imputato per la giustificazione dell'attuale destinazione; la giustificazione tardiva è valida solo se ancora verificabile.

Massime di principio

  • La pronuncia della Corte Costituzionale n.2/2023 ha effetto limitato: esclude il potere del Questore di vietare il possesso/uso di telefoni cellulari con avviso orale, ma non invalida automaticamente divieti riguardanti altre apparecchiature radiotrasmittenti meno diffuse e potenzialmente idonee a facilitare reati.
  • Quando si contesta il possesso di arnesi atti allo scasso (art.707 c.p.) in capo a soggetti con pregiudizi per reati a motivi di lucro, l'onere probatorio ricade sull'imputato: deve dimostrare la "attuale destinazione" lecita degli strumenti nel momento del controllo, con elementi verificabili.
  • La mera appartenenza a una categoria professionale che, in astratto, potrebbe utilizzare certi strumenti non è sufficiente a giustificarne il porto se al momento del controllo non sussiste un'immediata e verificabile necessità d'uso.
  • La localizzazione e la pronta utilizzabilità degli strumenti (es. nel cruscotto dell'auto) aggravano la valutazione di pericolosità e riducono la probabilità che la detenzione venga ritenuta giustificata.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte di Cassazione applica la sentenza costituzionale nei limiti del suo dictum: non estende autonomamente la ratio della Consulta oltre l'oggetto esaminato.

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