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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30661/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio introdotto da alcuni soggetti che rivendicavano la proprietà di un bar/ristorante e chiedevano il rilascio del bene, assumendo l'inefficacia di una donazione della nuda proprietà compiuta da uno dei precedenti intestatari in favore dei figli. I convenuti eccepivano e domandavano in via riconvenzionale l'usucapione, sostenendo un possesso ultraventennale, anche per unione del possesso del loro dante causa. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva l'usucapione; la Corte d'appello riformava, ritenendo provata la proprietà degli attori e non provata l'usucapione. In Cassazione i convenuti proponevano due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., censurando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il titolo di proprietà degli attori risalisse al 1951 o prima, senza indicazione adeguata della prova; la Corte di cassazione riqualificava il motivo come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 922, 1158 e 2697 c.c., sostenendo che la prova della proprietà non fosse stata adeguatamente dimostrata. 2) violazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. per l'utilizzo di prove testimoniali asseritamente inammissibili, perché una resa da teste sostituito e l'altra de relato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, in una rivendicazione, la deduzione di usucapione da parte del convenuto non comporta automaticamente attenuazione dell'onere probatorio dell'attore; tale attenuazione opera solo se il convenuto riconosca, anche implicitamente o mediante mancata contestazione specifica, l'appartenenza del bene all'attore o ai suoi danti causa al momento dell'inizio del possesso. Poiché nel caso concreto non risultava alcun riconoscimento o mancata contestazione di tal tipo, la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare rigorosamente la prova del titolo di proprietà degli attori e la catena dei danti causa, mentre la motivazione sul punto era ritenuta insufficiente e laconica. Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto infondato: la nullità della testimonianza sostitutiva non era stata tempestivamente eccepita, e la deposizione de relato poteva essere valutata insieme agli altri elementi probatori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame della prova del titolo di proprietà e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura inizialmente formulata come omesso esame è stata riqualificata, in relazione al contenuto effettivo del motivo, come violazione di legge

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato ricondotto alla violazione delle norme che regolano il perimetro dell'onere della prova nella rivendicazione

  • art. 922 c.c.

    Richiamato quale norma che definisce il diritto di proprietà e il relativo acquisto

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato quale norma sull'usucapione, ai fini della verifica dei rispettivi oneri probatori

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova nella rivendicazione e nell'eccezione/domanda di usucapione

  • art. 244 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'asserita inammissibilità di una prova testimoniale

  • art. 245 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'asserita inammissibilità di una prova testimoniale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per dichiarare tardiva la memoria depositata dai ricorrenti

  • art. 24292/2016

    Cassazione citata sulla necessità di eccepire tempestivamente la nullità relativa della prova testimoniale

  • art. 28865/2021

    Cassazione citata come principio di diritto sul rapporto tra rivendicazione, usucapione e attenuazione dell'onere probatorio

  • art. 14395/2004

    Cassazione citata per affermare che la denuncia di successione ha solo efficacia fiscale e valore indiziario

  • art. 569/2015

    Cassazione citata sul valore delle testimonianze de relato nel concorso di altri elementi probatori

  • art. 4036/2014

    Cassazione citata sull'ammissibilità della riqualificazione del motivo di ricorso

  • art. 25557/2017

    Cassazione citata in tema di riqualificazione del motivo

  • art. 26310/2017

    Cassazione citata in tema di riqualificazione del motivo

  • art. 10862/2018

    Cassazione citata in tema di riqualificazione del motivo

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione, la mera proposizione da parte del convenuto di una domanda o eccezione di usucapione non attenua di per sé l'onere probatorio del rivendicante: l'attenuazione opera solo se il convenuto riconosca, anche implicitamente, o non contesti specificamente l'appartenenza del bene all'attore o ai suoi danti causa al momento in cui assume di avere iniziato il possesso.
  • Se il convenuto non riconosce la precedente appartenenza del bene, l'attore in rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo nella catena dei danti causa fino a un acquisto a titolo originario oppure dimostrando il possesso utile all'usucapione in capo a sé o ai propri danti causa.
  • La denuncia di successione, da sola, non è prova civile della proprietà di un bene, avendo efficacia principalmente fiscale e, al più, valore indiziario.
  • Le nullità relative della prova testimoniale devono essere eccepite tempestivamente dalla parte interessata; in difetto, si considerano sanate.
  • Le testimonianze de relato non sono automaticamente inutilizzabili: possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice se corroborate da altri elementi oggettivi e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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