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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16003/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per concorso in furto aggravato e per concorso nella sottrazione/falsificazione di carte di pagamento, deducendo, con unico motivo sostanzialmente coincidente nei due ricorsi, la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. per asserita illogicità o erroneità della motivazione sulla responsabilità. La Corte rileva però che la censura è del tutto generica, sia sotto il profilo intrinseco sia estrinseco, perché non indica quali specifici elementi della motivazione sarebbero errati o illogici e non consente quindi al giudice di legittimità di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto. È inoltre richiamato il difetto di specificità del ricorso ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati

  • art. 624 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice del furto

  • art. 625 n. 7 c.p.

    richiamato come aggravante del furto contestato

  • art. 493-ter c.p.

    richiamato quale ulteriore reato contestato relativo alla sottrazione/falsificazione di carte di pagamento

  • art. 61 n. 2 c.p.

    richiamato come circostanza aggravante contestata

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    dedotto quale parametro di legittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è reputata generica

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    richiamato per affermare il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, non rispettato dai ricorsi

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; una critica meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La deduzione del vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. non è sufficiente se non individua con precisione quali passaggi della sentenza impugnata sarebbero illogici, contraddittori o carenti.
  • Quando la motivazione della decisione impugnata è logicamente coerente e il ricorso non confronta in modo specifico le argomentazioni del giudice di merito, il controllo di legittimità non può essere validamente sollecitato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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