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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17256 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato un accertamento ai fini Irpeg per il 1998, contestando la rettifica della dichiarazione dei redditi relativa alla mancata dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda. L'Amministrazione aveva determinato il reddito tenendo conto del corrispettivo di cessione, pari a Lire 1.550.000.000, e della perdita di bilancio dichiarata. La società ha inoltre contestato la legittimità dell'accertamento induttivo, il calcolo della plusvalenza, il mancato vincolo dell'Amministrazione al valore rilevante ai fini dell'imposta di registro, l'omessa valutazione di documenti e le sanzioni per la mancata risposta al questionario fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo alcuni motivi inammissibili per carenze formali, tra cui la mancata formulazione del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c., e gli altri infondati. La mancata risposta al questionario previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 legittima l'Amministrazione a procedere all'accertamento sulla base degli elementi disponibili e può comportare la preclusione alla successiva produzione di documenti non esibiti tempestivamente. Tuttavia, l'accertamento non può essere del tutto arbitrario e deve fondarsi su presunzioni, anche semplici; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato, anche perché era stata considerata la perdita di bilancio. È stata confermata anche la sanzione per l'omessa risposta al questionario. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Il comportamento omissivo del contribuente, che trascuri di rispondere ai questionari, autorizza l'Amministrazione a procedere ad accertamento e può impedire l'esibizione tardiva degli atti richiesti.

    La mancata risposta a un questionario fiscale produce conseguenze sostanziali: consente all'Ufficio di ricostruire il reddito sulla base degli elementi disponibili e può determinare una preclusione amministrativa e processuale alla produzione successiva di dati e documenti non esibiti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40

    È stato utilizzato quale base normativa dell'accertamento relativo ai redditi dichiarati dalla società.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 54 e seguenti, TUIR

    Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla determinazione del reddito e della plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4

    Il valore utilizzato ai fini dell'imposta di registro non vincola automaticamente la determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette.

  • D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3

    Norma qualificata come interpretativa e applicabile retroattivamente: il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non costituisce, di per sé, una presunzione vincolante per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte dirette.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11

    Prevede la sanzionabilità dell'omessa o tardiva risposta alle richieste dell'Amministrazione finanziaria.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 6 e 10

    Richiamano i principi di lealtà, correttezza, collaborazione e informazione nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente; tali principi impongono obblighi di collaborazione anche al contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla norma, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto o momento di sintesi per i motivi relativi ai vizi di motivazione; la sua omissione determina l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • La mancata risposta a un questionario dell'Amministrazione finanziaria non è una mera irregolarità formale: può legittimare un accertamento induttivo e impedire la produzione tardiva dei documenti richiesti.
  • Se il contribuente non riesce a reperire tempestivamente la documentazione, deve chiedere espressamente una proroga o un rinvio, indicando concretamente le ragioni dell'impedimento; un richiamo generico a cause di forza maggiore normalmente non è sufficiente.
  • L'accertamento induttivo non può essere fondato su una determinazione completamente arbitraria: l'Ufficio deve indicare gli elementi e le presunzioni, anche semplici, che giustificano il reddito contestato.
  • Il valore di un'azienda o dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro non vincola automaticamente l'accertamento della plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili al tipo di censura; la mancata indicazione del fatto controverso o del quesito richiesto può comportare l'inammissibilità senza esame nel merito.
  • La collaborazione preventiva tra contribuente e Fisco è considerata parte degli obblighi di lealtà e correttezza tributaria; la mancata collaborazione può giustificare sia conseguenze probatorie sia sanzioni.

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