Cassazione Penale, Sentenza n. 27582/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una misura cautelare personale applicata dal GIP di Roma, poi sostituita dagli arresti domiciliari, nei confronti di un indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ai danni di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Il Tribunale del riesame ha respinto l’impugnazione. Con il ricorso per cassazione, il difensore ha dedotto un unico motivo complesso: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 309, commi 5 e 10, e 172, commi 6-bis e 6-ter, c.p.p. Sosteneva che il fascicolo cautelare era stato depositato tramite portale telematico il 9 febbraio 2026 alle ore 11:42, ma trasmesso dalla Procura al Tribunale solo il 16 febbraio 2026, oltre il termine di cinque giorni previsto a pena di inefficacia della misura. Secondo la difesa, il Tribunale aveva erroneamente fatto decorrere il deposito dal giorno successivo, valorizzando l’orario di chiusura al pubblico dell’ufficio (ore 13:02) e applicando il comma 6-ter dell’art. 172 c.p.p.; si invocava invece un principio di tempestività ancorato al momento dell’inserimento dell’atto nel portale, con conseguente tardività della trasmissione degli atti e inefficacia della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il richiamo alla giurisprudenza sul deposito telematico e sul c.d. rischio tecnologico non era pertinente, perché quella linea interpretativa riguarda la tempestività del deposito degli atti difensivi e la tutela della parte quando vi sia scarto tra invio e rilascio della ricevuta, non la diversa ipotesi della trasmissione di atti tra uffici giudiziari funzionale al riesame cautelare. Nel caso concreto, essendo il deposito telematico avvenuto fuori dell’orario di ufficio, l’accettazione del sistema ha effetto dal primo giorno di apertura successivo; da tale data decorre il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti, da calcolarsi secondo la regola generale del dies a quo non computatur. Poiché l’invio era del 9 febbraio 2026, l’accettazione è stata considerata efficace dal 10 febbraio 2026, il termine è decorso dall’11 febbraio 2026 ed è scaduto il 15 febbraio 2026, prorogato al 16 febbraio 2026 perché festivo. La trasmissione del 16 febbraio 2026 è stata quindi reputata tempestiva. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309, comma 5, c.p.p.
Il termine di cinque giorni per la trasmissione al tribunale del riesame degli atti posti a base della misura cautelare è perentorio e la sua decorrenza segue le regole generali di computo; non è violato se il calcolo parte dal giorno successivo alla presa in carico telematica dell’atto da parte dell’ufficio.
art. 309, comma 10, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso come norma sulla disciplina dei termini nel procedimento di riesame.
art. 172, comma 4, c.p.p.
Nel computo dei termini processuali non si conta il dies a quo, salvo diversa previsione di legge.
art. 172, comma 6-bis, c.p.p.
Nel deposito telematico il termine è rispettato se l’accettazione da parte del sistema avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.
art. 172, comma 6-ter, c.p.p.
Se il deposito telematico avviene fuori dell’orario di ufficio, i termini decorrenti dal deposito si computano dalla data della prima apertura successiva dell’ufficio.
art. 111-bis c.p.p.
Richiamato come base del processo penale telematico, che a regime prevede deposito obbligatorio ed esclusivo salvo deroghe.
art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma emergenziale sul deposito via PEC delle richieste di riesame, utilizzata come precedente giurisprudenziale in tema di presa in carico dell’atto.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
Legge di conversione del d.l. n. 137/2020, richiamata nel precedente sul deposito telematico.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato solo per l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame decorre secondo la regola generale del dies a quo non computatur, salvo espressa deroga legislativa.
- La disciplina del deposito telematico distingue tra tempestività del deposito dell’atto difensivo e decorrenza dei termini conseguenti al deposito: il momento rilevante, quando l’atto è inviato fuori dell’orario di ufficio, è la prima apertura successiva dell’ufficio, che segna la presa in carico dell’atto.
- Il principio del "rischio tecnologico" elaborato per i depositi telematici della difesa non è automaticamente estensibile ai flussi tra uffici giudiziari, ove non vi sia un affidamento della parte sulla immediata lavorazione dell’atto.
- Per valutare la tempestività della trasmissione degli atti nel riesame cautelare occorre distinguere tra invio telematico, accettazione del sistema, presa in carico da parte della cancelleria e decorrenza del termine processuale.
- La tardività può rilevare solo se il termine di trasmissione, calcolato correttamente secondo le regole processuali e tenendo conto di eventuali giorni festivi, risulti effettivamente superato.
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