Sentenza n. 10012/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell''Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, del 1 dicembre 2023, n. 402 con il quale “i sensi dell''art. 6, comma 7, del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n 45, è stato determinato il trattamento economico lordo annuo omnicomprensivo spettante ai componenti della Consulta dell''Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione (ISIN); ove occorra, del parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, prot. n. 247075 del 29 dicembre 2020, richiamato nel succitato decreto; del parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza (doc. 3), prot. n. 158153 del 2021 sulla congruità del trattamento economico dei componenti della Consulta dell''ISIN, richiamato nel decreto impugnato; della nota del Direttore dell''ISIN del 26 ottobre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto interministeriale che ha determinato il trattamento economico lordo annuo dei componenti della Consulta dell'ISIN, nonché i pareri e la nota amministrativa presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto interministeriale con cui sono stati fissati in euro 9.000 annui per il coordinatore e in euro 7.000 annui per ciascun componente i compensi della Consulta dell'ISIN. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità, arbitrarietà e sviamento, violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 63 Cost., sostenendo che la Consulta avrebbe funzioni gestionali, e non meramente consultive, sicché sarebbe stato irragionevole non assimilarla a un organo di amministrazione attiva. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione del d.P.C.m. n. 143 del 2022, assumendo che i relativi criteri di quantificazione dei compensi dovessero applicarsi agli organi dell'ISIN. La ricorrente ha valorizzato anche l'attività di indirizzo e verifica attribuita alla Consulta dal regolamento interno dell'ISIN e l'archiviazione di una procedura di infrazione europea, ritenendole elementi incompatibili con la qualificazione dell'organo come meramente consultivo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, richiamando anche una precedente sentenza della Sezione relativa a identica fattispecie. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 45/2014 qualifichi chiaramente le funzioni della Consulta come consultive, poiché l'organo esprime pareri obbligatori sui piani di attività, sugli atti programmatici, sugli obiettivi operativi, sulle tariffe, sulle procedure operative, sui regolamenti interni e sulle guide tecniche. Il regolamento interno dell'ISIN conferma tale natura, prevedendo pareri obbligatori o facoltativi, comunque non vincolanti. Il carattere non vincolante dei pareri esclude la natura decisoria o gestionale: un parere può essere qualificato vincolante solo quando tale carattere sia previsto dal diritto positivo. La funzione di verifica successiva dei risultati della gestione non muta la qualificazione complessiva dell'organo, perché costituisce un'attività di controllo, ontologicamente distinta dall'amministrazione attiva e comunque residuale rispetto alle numerose funzioni consultive. Neppure l'archiviazione della procedura di infrazione europea è stata ritenuta decisiva, poiché dagli stessi elementi richiamati dalla ricorrente emergeva che i pareri della Consulta erano obbligatori ma non vincolanti e che il Direttore conservava il potere decisionale, potendo discostarsene con adeguata motivazione e sotto la propria responsabilità. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso l'applicabilità del d.P.C.m. n. 143/2022, il cui ambito riguarda i compensi degli organi ordinari di amministrazione e controllo e, per gli altri organi, le specifiche categorie previste dal decreto. La Consulta non è né un organo di amministrazione, né l'organo tipico di controllo dell'ente: quest'ultima funzione è attribuita al Collegio dei revisori dei conti, secondo il d.lgs. n. 123/2011. Pertanto, la determinazione dei compensi mediante il decreto impugnato è stata ritenuta legittima. Le spese sono state compensate in ragione della limitata attività difensiva delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 6, commi 6 e 7, d.lgs. n. 45/2014
La Consulta esprime parere obbligatorio
La disposizione individua la Consulta dell'ISIN come organo cui sono attribuite funzioni consultive e demanda alle amministrazioni competenti la determinazione del trattamento economico dei suoi componenti.
art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento interno dell'ISIN
La Consulta ... esprime parere obbligatorio
Il regolamento conferma la prevalenza delle funzioni consultive della Consulta, distinguendo pareri obbligatori e facoltativi, non vincolanti, e prevedendo una residuale attività di verifica successiva.
d.P.C.m. n. 143 del 23 agosto 2022, artt. 1 e 3
organi di amministrazione e controllo ordinari
Il decreto disciplina compensi, gettoni e ulteriori emolumenti degli organi ordinari di amministrazione e controllo e degli altri organi rientranti nelle categorie previste; non si applica a un organo prevalentemente consultivo quale la Consulta dell'ISIN.
art. 3, comma 4, l. n. 20/1994
Accerta ... la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge
La funzione di verifica successiva dei risultati è ricondotta al controllo successivo, distinto dall'attività di amministrazione attiva e dalla funzione gestionale.
art. 20 d.lgs. n. 123/2011
Le funzioni tipiche di controllo contabile e amministrativo sono attribuite al Collegio dei revisori dei conti, non alla Consulta dell'ISIN.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il giudice non ha ravvisato violazioni.
art. 63 Cost.
Invocato dalla ricorrente; il giudice non ha ravvisato la dedotta violazione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito della memoria conclusiva.
Massime di principio
- La qualificazione di un organo pubblico come consultivo o gestionale deve essere desunta dalle funzioni attribuitegli dalla legge e dagli atti organizzativi, con prevalenza del dato testuale relativo all'espressione di pareri sulle materie di competenza.
- Un parere obbligatorio non è per ciò stesso vincolante: il carattere vincolante deve essere previsto dal diritto positivo. In assenza di tale previsione, l'organo titolare del potere decisionale può discostarsi dal parere, purché ciò avvenga con adeguata motivazione e sotto la propria responsabilità.
- La funzione di verifica successiva dei risultati dell'attività amministrativa costituisce attività di controllo, distinta ontologicamente dall'amministrazione attiva e dalla gestione; la sua attribuzione residuale a un organo prevalentemente consultivo non ne determina la qualificazione come organo gestionale.
- La disciplina generale dei compensi prevista per gli organi ordinari di amministrazione e controllo non è applicabile a un organo che, secondo la legge istitutiva e il regolamento organizzativo, svolge prevalentemente funzioni consultive e non coincide con l'organo tipico di controllo contabile dell'ente.
- L'individuazione dell'organo pubblico cui spettano le funzioni di controllo deve tener conto della ripartizione normativa delle competenze: quando l'ordinamento attribuisce al Collegio dei revisori i controlli contabili e amministrativi tipici, tali funzioni non possono essere desunte, in via estensiva, dalla mera attribuzione ad altro organo di una limitata verifica successiva.
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