Cassazione Penale, Ordinanza n. 03678/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 10 di reclusione a carico dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 in continuazione ex art. 81 c.p., per fatti commessi in Casalnuovo di Napoli il 30 settembre 2015 e il 30 settembre 2016. Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 2, 132 e 133 c.p. e 597 c.p.p., sostenendosi in sostanza che la Corte territoriale avrebbe violato il divieto di reformatio in peius nel rideterminare la pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la nuova pena è più mite rispetto a quella originaria (da 2 anni a 1 anno e 10 mesi), che la cornice edittale è stata correttamente individuata ratione temporis, che le attenuanti generiche erano state già concesse nella massima estensione e che l'aumento per la continuazione interna era stato ridotto da 8 a 6 mesi. Ha inoltre valorizzato la motivazione di primo grado, che aveva richiamato in senso negativo i precedenti della stessa indole e la non episodicità della condotta, riferita a due annualità d'imposta, elementi non contestati nel ricorso e idonei a giustificare il discostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insussistente la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Corte di appello ha in realtà applicato una pena più favorevole, in un quadro nel quale la pena base e l'aumento per continuazione risultavano comunque sorretti da elementi già valorizzati in primo grado e non specificamente censurati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato per la continuazione interna tra le violazioni contestate relative a due distinti anni d'imposta
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice del reato tributario oggetto di condanna
art. 2 c.p.
invocato nel ricorso in relazione alla corretta individuazione della disciplina temporale applicabile
art. 132 c.p.
invocato per contestare la determinazione della pena
art. 133 c.p.
invocato per contestare la valutazione dei criteri di commisurazione della pena
art. 597 c.p.p.
richiamato per dedurre la violazione del divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di appello, il divieto di reformatio in peius non è violato quando la pena complessivamente irrogata risulti più favorevole rispetto a quella precedentemente inflitta, anche se la Corte ridetermina la cornice sanzionatoria o i singoli aumenti in modo diverso.
- La censura sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata se non confronta specificamente gli elementi di fatto già valorizzati dal giudice di merito, come precedenti penali della stessa indole e non episodicità della condotta.
- Il discostamento dal minimo edittale è legittimamente sorretto da una motivazione che valorizzi elementi negativi sulla personalità dell'imputato e sulla serialità della condotta, specie quando tali elementi non siano efficacemente contestati in ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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