Sentenza n. 1136/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, al momento della proposizione del ricorso, alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione Lavoro, n. 1988 del 6 dicembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice di somme)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione Lavoro, chiedendo l’esecuzione degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha quindi rappresentato che l’obbligazione era stata integralmente adempiuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo il pagamento effettuato dall’amministrazione pienamente satisfattivo rispetto al giudicato azionato. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico dell’amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, sicché la condotta dell’amministrazione ha reso necessario il giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato dalla ricorrente per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate valutando quale parte sarebbe risultata soccombente in base alla situazione esistente al momento della proposizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale dell’importo dovuto in esecuzione del giudicato, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere quando l’adempimento sia pienamente satisfattivo.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce la regolazione delle spese processuali.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché la sua condotta ha reso necessario il giudizio.
Come è indicizzato
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