Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36283/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di somme ritenute profitto del reato: la difesa ha dedotto (1) che il sequestro era già stato effettivamente eseguito perché gli istituti di credito avevano bloccato i conti dal 4/06/2025; (2) violazione delle norme processuali (art. 324 e 127 c.p.p.) per decisione in forma inaudita parte che ha precluso la integrazione documentale prevista per l'udienza di riesame; (3) decadenza dei termini previsti dagli artt. 324 e 309 c.p.p. per presunta trasmissione tardiva degli atti alla autorità decidente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che dalla documentazione risultava l'avvio dell'esecuzione (comunicazioni agli istituti di credito e blocco dei conti) e che il Tribunale di Lecce, prima di dichiarare l'inammissibilità per mancanza di interesse, avrebbe dovuto verificare ex officio la effettiva esecuzione o richiedere gli atti all'autorità procedente. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Il secondo motivo è stato assorbito; il terzo motivo è stato ritenuto infondato alla luce dell'orientamento secondo cui i termini degli artt. 324 e 309 c.p.p. hanno natura ordinatoria.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    comma 1, comma 3 e comma 5

    Stabilisce il termine di dieci giorni per proporre il riesame dalla data di esecuzione del sequestro; impone all'autorità procedente di allegare e trasmettere i verbali di esecuzione al Tribunale del riesame; la Corte ha richiamato l'obbligo del Tribunale di verificare l'effettiva esecuzione prima di dichiarare la carenza di interesse.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza difensiva come norma rilevante per la regolarità del procedimento e delle garanzie difensive; la decisione ha ritenuto assorbita la relativa censura dopo aver disposto il rinvio.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Riferimento ai termini procedurali connessi alle misure cautelari reali: la Corte ha ricordato che i termini richiamati insieme all'art. 324 hanno natura ordinatoria (non perentoria) secondo il proprio precedente orientamento.

  • art. 620, comma 2, lett. l) cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento normativo per ipotesi alternative (esame del fumus boni iuris e del periculum in mora) nel caso in cui la Corte avesse ritenuto non necessario il rinvio; la Corte ha comunque disposto il rinvio per un nuovo giudizio.

Massime di principio

  • Il blocco dell'operatività di un conto da parte dell'istituto di credito, su comunicazione dell'ordine di esecuzione, integra l'esecuzione del sequestro ai fini dell'interesse a proporre il riesame: quindi l'impugnazione è ammissibile anche se il titolo formale non è ancora materiale agli atti.
  • Non grava sul ricorrente l'onere di produrre i verbali di esecuzione del sequestro; è compito dell'autorità procedente trasmetterli e del Tribunale del riesame verificarne la presenza e l'effettività ex officio prima di dichiarare inammissibilità.
  • In caso di dubbio sulla esecuzione o sulla completezza degli atti, il giudice del riesame deve esercitare i poteri istruttori (es. richiedere gli atti alla Procura o integrare d'ufficio) e non può limitarsi ad assumere la carenza di interesse senza accertamenti.
  • I termini previsti dagli artt. 324 e 309 c.p.p. sono, secondo la giurisprudenza citata, di natura ordinatoria: la loro violazione non determina automaticamente l'inammissibilità, fermo restando il necessario accertamento delle ragioni del ritardo o della mancata trasmissione.
  • Prima di decidere inaudita parte su questioni delicate come l'inammissibilità del riesame per presunta assenza di interesse, il Tribunale deve valutare la documentazione trasmessa ex art. 324 c.p.p. e, se necessario, sollecitare l'autorità procedente a fornire i verbali di esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.