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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33080/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (riqualificazione in art. 497-bis c.p.). Tre motivi: 1) nullità della citazione in appello per notifica a domicilio erroneo (art. 601 c.p.p.); 2) violazione dell'obbligo di regressione del procedimento e mancata celebrazione dell'udienza preliminare a seguito della riqualificazione in reato per il quale l'udienza preliminare era prevista all'epoca del dispositivo di primo grado (art. 521-bis c.p.p. e disciplina transitoria sulla citazione diretta); 3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per diversa qualificazione in peius senza permettere alle parti di discutere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (mancata regressione e mancata celebrazione dell'udienza preliminare dopo la riqualificazione) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente in primo grado. Il primo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La Corte ha precisato che il Pubblico Ministero dovrà esercitare comunque l'azione penale secondo le nuove regole processuali applicabili (principio tempus regit actum).

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla nullità per difetto di notifica o citazione; il ricorrente invocava la nullità della notifica in appello per domicilio indicato erroneamente, questione dedotta ma non decisiva essendo il secondo motivo prioritario.

  • art. 521-bis cod. proc. pen.

    Prevede la regressione del procedimento e la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora la diversa qualificazione richieda la celebrazione dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta. La Corte ha ritenuto che la mancata applicazione di questa regola abbia leso le prerogative difensive e giustificato l'annullamento.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Fattispecie sostanziale (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) con cui è stato riqualificato il fatto; la Corte ha rilevato che, all'epoca della pronuncia di primo grado, tale reato richiedeva l'udienza preliminare e la modifica procedurale che ha reso possibile la citazione diretta è intervenuta successivamente.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Norma che individua i reati per i quali si procede a citazione diretta; la Corte ha escluso la possibilità di applicare retroattivamente la modifica che includeva l'art. 497-bis tra i reati procedibili a citazione diretta, rilevando che la modifica normativa è successiva al dispositivo di primo grado.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma "Cartabia"), art. 32, comma 1, lett. A

    Ha modificato la disciplina processuale (tra cui l'art. 550 c.p.p.) rendendo l'art. 497-bis procedibile a citazione diretta a decorrere da fine 2022; la Corte ha richiamato la decorrenza della norma per escluderne l'applicazione al momento del dispositivo di primo grado.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Previsione normativa che consente la trasmissione di requisitoria scritta dalla Procura Generale alla Corte di cassazione; qui la Procura Generale ha trasmesso una requisitoria scritta invocando l'annullamento per violazione dell'art. 521-bis.

Massime di principio

  • Se in giudizio di merito (Tribunale o Corte d'appello) il fatto viene riqualificato in una fattispecie che, alla data del dispositivo del grado precedente, richiedeva la celebrazione dell'udienza preliminare, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (art. 521-bis c.p.p.); la mancata regressione configura violazione delle garanzie difensive e può portare all'annullamento.
  • Le modifiche procedurali intervenute successivamente al dispositivo di primo grado (es. riforme che ampliano l'elenco dei reati procedibili a citazione diretta) non possono essere applicate retroattivamente per eludere l'obbligo di regressione: occorre sempre verificare la decorrenza della norma rispetto alle fasi già concluse del procedimento.
  • L'eccezione di nullità della citazione per notifica a domicilio inesatto può essere rilevante, ma, se esistono altri vizi processuali prevalenti (es. mancata regressione ex art. 521-bis), il giudice di legittimità può ritenere il profilo assorbito e decidere sulla questione più pregnante.
  • La riqualificazione in peius richiede attenzione: il giudice non può procedere a una diversa qualificazione che aggravi la posizione dell'imputato senza rispettare le garanzie previste (possibilità di contraddittorio e, se necessario, regressione per udienza preliminare).
  • In tutti i casi di cambiamento normativo rilevante per la procedura penale si applica il principio tempus regit actum: l'autorità che riprende il procedimento (es. il PM dopo la trasmissione) deve esercitare l'azione secondo le regole processuali vigenti al momento dell'esercizio.

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