Cassazione Penale, Sentenza n. 8507/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, su impugnazione del P.M., aveva sostituito la precedente misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con il divieto di dimora nel comune di Roma. Denunciava illogicità, contraddittorietà e motivazione apparente, lamentando che il Tribunale non aveva considerato la sua unica pregressa condanna del 2007, il positivo comportamento durante la carcerazione per pena eseguenda e la sproporzione della misura rispetto al fatto (furto non violento con danno economico modesto). Richiamava inoltre giurisprudenza sulla rilevanza del tempo trascorso in condizione di restrizione rispetto alle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione del Tribunale del riesame che, alla luce dei numerosi precedenti e delle modalità della condotta (ripetute truffe e furti a Roma, talvolta spacciandosi per appartenente alle forze dell'ordine), ha prospettato un pericolo di reiterazione attuale e concreto. La misura del divieto di dimora nel comune di Roma è stata considerata adeguata e proporzionata alla esigenza di allontanare l'indagato dal contesto in cui era solito perpetrare i reati. La Corte ha altresì precisato che l'attuale stato detentivo per altra pena non impedisce l'adozione di una misura cautelare per fatto diverso (esecuzione sospesa ai sensi dell'art. 297 c.5 c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020
Regolamenta la possibilità per il Pubblico Ministero di rassegnare conclusioni scritte; qui il P.G. ha fatto uso di tale facoltà per chiedere l'inammissibilità del ricorso.
art. 297, comma 5, cod. proc. pen.
art. 297, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce che, se una misura cautelare viene disposta mentre l'indagato è in esecuzione di pena per altro reato, l'esecuzione della nuova misura è sospesa fino al termine dell'espiazione della pena in corso; ciò non impedisce che la misura sia adottata.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016
Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366
Principio secondo cui il giudizio sul pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica fondata su elementi concreti (personalità, condizioni di vita, modalità del fatto). La Corte lo richiama come criterio applicato dal Tribunale.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018
Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, Rv. 274085
Conferma l'esigenza di basare il giudizio prognostico su elementi concreti tratti dalla storia processuale e personale dell'indagato; usata per giustificare la decisione del Tribunale sui precedenti dell'imputato.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 39924 del 2015
Tratta del rilievo del tempo trascorso in condizioni di restrizione ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte di Cassazione ha ritenuto il richiamo del ricorrente non pertinente al caso concreto, perché la pronuncia affrontava diversa fattispecie.
Massime di principio
- Il giudizio sul pericolo di reiterazione è prognostico: il giudice deve valutare elementi concreti (predecessi penali e di polizia, modalità del fatto, condizioni di vita e personalità) e non richiede la previsione di un'occasione specifica per delinquere.
- Il divieto di dimora è una misura cautelare proporzionata quando la condotta criminosa è connessa a uno specifico contesto territoriale e l'allontanamento può efficacemente ridurre il rischio di recidiva.
- Lo stato di detenzione per altra pena non esclude che venga disposta una misura cautelare per fatto diverso; l'esecuzione della nuova misura resta sospesa fino alla fine dell'espiazione (art. 297 c.5 c.p.p.).
- La mera esistenza di una precedente condanna o di comportamento positivo in carcere non annulla automaticamente la valutazione di pericolosità: è necessario valutare la complessiva personalità e la ripetitività degli episodi illeciti.
- La motivazione del provvedimento cautelare deve essere concreta e ancorata a elementi di fatto; contestazioni generiche di 'apparenza' o 'pretermissione' devono essere confutate dimostrando che il giudice ha considerato i fattori pertinenti.
- In sede di impugnazione, chi propone il ricorso deve confrontarsi con le argomentazioni puntuali del giudice di merito: se la valutazione è ancorata a elementi specifici, la Cassazione tende a ritenere il ricorso infondato.
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