Cassazione Penale, Ordinanza n. 36158/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per reati fallimentari e tributari. In particolare, entrambi hanno dedotto violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 53 ss. della legge n. 689 del 1981. La Corte ha rilevato che i ricorsi non censuravano efficacemente la motivazione di merito della sentenza impugnata, fondata su una prognosi negativa circa il futuro comportamento degli imputati, desunta dai precedenti penali per reati della stessa indole e dal loro comportamento processuale, ritenuto indicativo di mancata resipiscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata concessione della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, osservando che il giudice di merito aveva svolto una valutazione prognostica logicamente coerente e non illogica, valorizzando precedenti penali specifici e comportamento processuale degli imputati. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati come base normativa della richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità; la Corte ne valuta il diniego alla luce della prognosi sul comportamento futuro e della personalità dell'imputato.
normativa invocata per il beneficio sostitutivo della pena; il rigetto non è censurabile quando sorretto da motivazione logica e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Il rigetto della richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità è legittimo quando sia fondato su una prognosi negativa sorretta da elementi concreti, quali precedenti penali specifici e comportamento processuale incompatibile con una reale resipiscenza.
- La valutazione sulla concessione del beneficio sostitutivo integra un giudizio tipicamente di merito; in cassazione non è sindacabile se non nei limiti dell'illogicità manifesta o della violazione di legge.
- Non è sufficiente censurare il diniego della misura sostitutiva richiamando la sola gravità astratta del reato; il giudice può valorizzare anche gli aspetti soggettivi della personalità dell'imputato e la sua capacità a delinquere.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non incidono in modo effettivo sulla ratio decidendi della decisione impugnata e si limitano a contestazioni generiche o manifestamente infondate.
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